Rinuncia al ricorso per transazione ed esclusione del raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 26732 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dal ricorrente e accettata dalla controricorrente a seguito dell’intervenuta transazione della lite, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sulle spese. Al venir meno del ricorso per rinuncia non consegue il raddoppio del contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica: essa opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità.

Il Fatto

Il fallimento di una società ha proposto opposizione allo stato passivo di altra società in amministrazione straordinaria, impugnando il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione di un credito di rilevante importo. Il credito vantato atteneva al diritto alla partecipazione con priorità al riparto sulla vendita di un immobile gravato da trascrizione di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., oltre a un credito chirografario di natura aquiliana.

Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione. Il fallimento opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato, in data 11 agosto 2025, istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite. La controricorrente ha accettato la rinuncia. La Corte rileva che tale sequenza processuale impone la declaratoria di estinzione del giudizio, con esclusione di qualsiasi pronuncia sulle spese.

Il profilo di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che trovi applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, e dunque che sia dovuto il raddoppio. La norma si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità.

La rinuncia al ricorso per cassazione, osserva la Corte, non integra alcuna di tali ipotesi. Trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 13636/2015.

La conseguenza processuale è lineare: dichiarata l’estinzione del giudizio, nessun ulteriore onere contributivo grava sul ricorrente in ragione della sola rinuncia. La decisione conferma il criterio restrittivo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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