Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32941 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione o falsa applicazione di legge ovvero l’omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La corte di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello del giudice del merito, quando questi abbia motivato in modo completo ed esaustivo. Il ricorrente deve inoltre rispettare i requisiti di autosufficienza del ricorso, trascrivendo o richiamando gli atti processuali su cui fonda la censura.
Il Fatto
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, l’inquadramento in un livello superiore del CCNL di categoria e le relative differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il datore al pagamento del trattamento di fine rapporto e rigettando le ulteriori pretese.
La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l’intero periodo e riconoscendo al lavoratore un credito di importo superiore. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la decadenza del lavoratore per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice di prime cure per la notificazione del ricorso. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto né richiamato gli atti processuali cui si riferiva, e in particolare l’atto in cui avrebbe eccepito la tardività della notifica. La Corte ha aggiunto che dalla sentenza di primo grado non risultava la proposizione di tale eccezione.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2094 cod. civ., sostenendo l’assenza dei requisiti della subordinazione. La Corte lo ha parimenti dichiarato inammissibile, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
Il ricorrente si era limitato a contrapporre alle valutazioni della Corte territoriale le proprie considerazioni, alcuni passaggi della sentenza di primo grado e un diverso apprezzamento delle deposizioni testimoniali, senza dare contezza dell’errore ascritto alla sentenza impugnata.
Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Anche in questo caso il ricorrente ha prospettato una mera rivisitazione dell’accertamento fattuale, con un’indistinta sovrapposizione dei mezzi di ricorso di cui all’art. 360, comma primo, numeri 3 e 5), cod. proc. civ.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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