Redditometro, prova contraria del contribuente e disinvestimenti patrimoniali (Cass. civ. Sez. V n. 16944 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, l’onere della prova contraria circa l’inesistenza della capacità reddituale desunta dagli indici di spesa grava sul contribuente ai sensi dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente può assolvere tale onere dimostrando che il maggior reddito presunto è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, disinvestimenti patrimoniali, plusvalenze non tassabili, rendite da regimi forfettari, mutui, ovvero che le spese sono state sostenute da terzi. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione, senza che sia imposta una prova diretta del loro impiego. L’onere probatorio non può essere aggravato fino a rendere la prova eccessivamente difficoltosa, quasi impossibile o sproporzionata rispetto agli obblighi strumentali imposti dalla legge fiscale, in contrasto con i principi costituzionali e con il principio comunitario di proporzionalità; la prova contraria può essere fornita anche mediante presunzione semplice.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito di € 49.392,00, sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: abitazione principale, abitazione secondaria, due autovetture, moto di grossa cilindrata e spese per incrementi patrimoniali.

Dopo un tentativo di mediazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno, che lo accoglieva integralmente. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla C.t.r. della Campania con condanna alle spese. Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione agitata riguarda la prova a carico del contribuente in ordine all’impiego delle somme dimostrate. La Corte osserva che l’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa grava sul contribuente, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Costui può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o disinvestimenti patrimoniali, plusvalenze non tassabili, rendite fiscali derivanti da regimi forfettari, mutui, ovvero che le spese sono state sostenute da altri.

L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione. Il contribuente ha il diritto processuale — e deve avere l’effettiva possibilità — di provare la propria personale situazione reddituale dell’anno accertato. L’onere probatorio gravante sul soggetto passivo non può però essere tale da rendere eccessivamente difficoltosa la prova, sì da renderla quasi impossibile ovvero sproporzionata rispetto agli obblighi strumentali che la legge fiscale impone, in contrasto con i principi costituzionali, per la rilevanza del principio comunitario di proporzionalità.

La Corte esclude che possa ritenersi sussistente l’obbligo di una prova diretta dell’impiego delle somme, tenuto conto che la stessa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 26639 del 18/12/2009) ammette la possibilità di fornire prova contraria anche mediante presunzione semplice.

Nel caso concreto, la C.t.r. ha valutato che la differenza di capacità contributiva era di circa 17.500,00 euro e che il contribuente aveva dimostrato di aver disinvestito titoli, nel corso del 2007, per € 99.974,82, somma ampiamente adeguata a coprire il maggior reddito contestato. La prova documentale era costituita dall’estratto conto dell’istituto di credito, ove risultava accreditata la somma dichiarata. Il percorso argomentativo del giudice di merito è stato ritenuto logico-giuridico corretto, con buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di redditi esenti e possidenze finanziarie legittimamente detenute e non sottratte all’imposizione fiscale.

Il ricorso è pertanto dichiarato infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.200,00, oltre € 200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15%. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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