Contratto collettivo non prodotto in Cassazione: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32935 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo. L’adempimento risponde alla funzione nomofilattica della Corte ed è necessario per applicare il canone ermeneutico dell’art. 1363 cod. civ., dovendosi interpretare le clausole contrattuali collettive le une per mezzo delle altre. Non basta il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, se manca una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti. La censura che contesti l’inquadramento del lavoratore impone l’esame di tutte le disposizioni contrattuali riguardanti i vari livelli.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società di gestione aeroportuale con mansioni di addetto scalo e inquadrata nel 4° livello del CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali, agisce per il riconoscimento del 3° livello. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e condanna la società al pagamento di un importo determinato, oltre accessori.
La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, conferma la pronuncia. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice resiste con controricorso. Le parti depositano memorie e il Collegio si riserva il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. G6 CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale applicato le regole sulla progressione di carriera senza riconoscere al datore di lavoro il potere di fissare, quale requisito di accesso al 3° livello, lo svolgimento per tutto il periodo di attestazione di mansioni di centraggio e rampa e il mantenimento della relativa certificazione.
La Corte dichiara il motivo improcedibile. Il ricorrente non ha prodotto l’intero contratto collettivo richiamato, avendo indicato nell’indice solo un estratto come allegato, e non ha precisato dove il documento potesse reperirsi nella sua integrità. Il Collegio richiama Cass. n. 4350/2015 e Cass. 6255/2019: il deposito integrale è necessario perché l’inquadramento impone di esaminare tutte le disposizioni contrattuali sui vari livelli, interpretandole le une per mezzo delle altre.
Il secondo motivo, che invoca l’art. 41 Cost. e l’art. 2103 cod. civ. sul potere discrezionale del datore di lavoro, resta assorbito dalla declaratoria di improcedibilità del primo.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, e in subordine la violazione dell’art. 2103 cod. civ. per omesso procedimento trifasico. La Corte lo dichiara infondato: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto al solo rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Nessun vizio è ravvisabile: i giudici hanno esaminato concretamente le attività svolte, richiamato le declaratorie contrattuali delle categorie a confronto e indicato i tratti differenziali tra 3° e 4° livello.
Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in tema di non contestazione. È inammissibile: contesta un accertamento di merito, riservato al giudice di merito, non sindacabile in legittimità. La Corte ricorda Cass. n. 22461/2015: l’onere di contestazione specifica opera solo per il convenuto costituito e nel solo giudizio di primo grado. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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