Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18095 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, critichi in realtà l’accertamento dei fatti storici operato dal giudice di merito, chiedendone una diversa ricostruzione. Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non sia stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto processuale in cui l’ha formulata, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. È infine inammissibile il motivo che non si confronti col decisum e si fondi su un presupposto di fatto già escluso dal giudice di appello.
Il Fatto
La società preponente recede dal rapporto di agenzia per il mancato raggiungimento, da parte dell’agente, dei minimi contrattuali pattuiti. L’agente agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso; la società propone domanda riconvenzionale di restituzione di integrazioni provvigionali.
Il tribunale accoglie in primo grado le ragioni dell’agente. La Corte d’Appello di Palermo riforma la decisione, respinge il ricorso e, in accoglimento della riconvenzionale, condanna l’agente alla restituzione delle somme. La Corte territoriale riconosce la giusta causa di recesso nel mancato raggiungimento degli obiettivi, nega l’indennità di preavviso e ritiene operante la preclusione di cui all’art. 1751, quarto comma, cod. civ., per l’inadempimento grave dell’agente. Il soccombente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti e tre i profili. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., ma secondo la Corte prospetta solo formalmente un error in iudicando: nel merito censura l’accertamento del giudice di appello sulla sussistenza dell’inadempimento dell’agente, come dimostra il richiamo alle risultanze istruttorie emerse in corso di causa.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato: le Sezioni Unite n. 34476 del 2019, con le conformi Sezioni Unite n. 33373 del 2019 e Sezioni Unite n. 25950 del 2020, hanno ribadito l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., degradano in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici posti a fondamento dell’azione.
Il secondo motivo deduce la vessatorietà della clausola contenuta nell’allegato del mandato di agenzia e la mancanza di specifica e duplice sottoscrizione ex art. 1341 cod. civ. La Corte osserva che la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata. Richiamando il principio di autosufficienza (Sezioni Unite n. 34469 del 2019), il Collegio ricorda che il ricorrente deve non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito, ma anche indicare l’atto in cui l’ha proposta, onde consentire il controllo ex actis. Onere non adempiuto, come conferma il richiamo a Sezioni Unite n. 2399 del 2014 e alle altre pronunce citate.
Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum e muove dal presupposto — già escluso — dell’illegittimità del recesso della società. Ogni altra doglianza involge apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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