Opposizione a cartella previdenziale spetta al giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Un. n. 18090 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche quando la pretesa sia azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale. La regola discende dalla natura intrinseca del rapporto e dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, nell’estendere la riscossione mediante ruolo ai contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, prevede espressamente che il contribuente possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro. È irrilevante che la pretesa creditoria dell’ente previdenziale sia originata da un accertamento tributario: la mera occasione della richiesta non sposta la giurisdizione.
Il Fatto
La società agricola impugnò davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia una cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali, eccependo la nullità del ruolo e della cartella per vizi di forma e di contenuto, oltre all’erronea quantificazione del credito contributivo e delle sanzioni. Chiese l’accertamento e la declaratoria di nullità dell’atto.
Il Tribunale, con sentenza, declinò la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice tributario. Riassunto il giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, questa sollevò a sua volta conflitto negativo di giurisdizione, reputando sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La questione approda così alle Sezioni Unite in sede di regolamento d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della materia: oggetto del giudizio sono diritti ed obblighi che ineriscono a un rapporto previdenziale obbligatorio. È su questo profilo sostanziale che si radica la giurisdizione, non sul mezzo di tutela utilizzato dall’ente creditore né sulla forma dell’atto introduttivo della pretesa.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, anche recente, secondo cui la controversia spetta al giudice ordinario non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, estendendo la procedura di riscossione mediante ruolo ai contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, prevede espressamente che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro. Vengono richiamati Cass. n. 14077 del 2023 e, in termini, Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 15168 del 2010.
La Corte sottolinea un passaggio decisivo: la circostanza che la pretesa creditoria dell’ente previdenziale trovi origine in un accertamento tributario dell’amministrazione finanziaria è del tutto irrilevante. L’accertamento fiscale costituisce soltanto la mera occasione della richiesta contributiva e non vale a mutare il titolo della giurisdizione, che resta ancorato alla natura previdenziale del rapporto.
In esito al regolamento, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa davanti a quel giudice, anche per il governo delle spese del giudizio di regolamento.
Nota della Redazione
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