Improcedibile il ricorso per cassazione mai depositato e raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 18024 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine previsto a pena di improcedibilità; il mancato deposito ne determina la declaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alle spese. Per i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013, la declaratoria di improcedibilità impone di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

Il Fatto

Una società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento emesso per l’utilizzazione di fatture concernenti operazioni inesistenti.

L’Agenzia delle entrate deposita controricorso. Il ricorso per cassazione, però, non risulta essere stato depositato, circostanza che incide sull’ammissibilità e sulla procedibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso per cassazione non è stato depositato. Da tale accertamento deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio.

La decisione si fonda sulla sequenza procedimentale dell’impugnazione: perché il ricorso possa essere esaminato nel merito è necessario il suo deposito. La sua assenza impedisce ogni valutazione dei motivi e chiude il giudizio di legittimità con una pronuncia di rito, non di merito.

La Corte esamina poi il profilo del contributo unificato. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

Le spese vengono liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese di prenotazione a debito. Il dispositivo riproduce la statuizione sul contributo unificato, confermando l’autonomia del profilo rispetto alla decisione di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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