Rilevazione officiosa della nullità antitrust e preclusioni assertive nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. I n. 26533 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale per violazione di norme imperative è subordinata all’acquisizione al giudizio di merito dei relativi presupposti di fatto nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Il potere officioso del giudice non consente alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle decadenze: la rilevazione d’ufficio resta circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati e provati. Ne consegue che l’eccezione di nullità parziale della fideiussione “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale non può essere accolta se la parte non ha tempestivamente allegato le circostanze fattuali necessarie, non ha prodotto il provvedimento della Banca d’Italia e lo schema ABI di riferimento, né ha indicato le clausole corrispondenti a quelle sanzionate. Il principio delle Sezioni Unite n. 26242/2014 sulla rilevabilità officiosa va applicato coordinatamente con le regole generali del processo civile.

Il Fatto

Due fideiussori, in proprio e quali rappresentanti legali di una società alberghiera, propongono opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per il pagamento di un saldo debitore di conto corrente, contestando l’applicazione di tassi extra fido, lo ius variandi, l’usura e l’inefficacia della garanzia ex art. 1956 c.c. per mancata sospensione del credito a fronte del peggioramento patrimoniale della debitrice principale.

Il Tribunale revoca il decreto e condanna la società e i fideiussori, escludendo l’usura ed eliminando le commissioni non dovute. La Corte d’appello respinge il gravame, confermando la decisione. I soccombenti ricorrono in Cassazione con due motivi, lamentando la violazione dell’art. 117 T.U.B. e l’erronea declaratoria di inammissibilità della produzione documentale in appello a supporto dell’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, rilevando che il ricorso è stato notificato entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, tenendo conto della sospensione feriale.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura, pur formalmente articolata come violazione di norma di diritto, investe in realtà la ricognizione in fatto compiuta dal giudice di merito sul contenuto dei documenti. La ricorrente non ha assolto l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non indicando specificamente i documenti su cui fonda la doglianza. La Corte ribadisce che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle maggiormente idonee, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Il secondo motivo riguarda l’ammissibilità della produzione in appello dei documenti posti a base dell’eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26242/2014, secondo cui la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative presuppone che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Diversamente, l’esercizio del potere officioso consentirebbe alle parti di eludere i limiti processuali.

Quanto ai contratti di fideiussione “a valle” dell’intesa sanzionata, la Corte richiama Sez. Un. n. 41994/2021, che ne ha affermato la nullità parziale salvo diversa volontà delle parti, e Cass. n. 18794 del 2023, secondo cui spetta a chi ha interesse alla caducazione totale provare l’interdipendenza delle clausole.

Nel caso concreto la censura è inammissibile: i ricorrenti non hanno allegato di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., né hanno indicato le clausole corrispondenti allo schema ABI, né prodotto il provvedimento della Banca d’Italia. Resta assorbita la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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