Sanzioni per lavoro irregolare: annullamento integrale errato, va rideterminata la sanzione (Cass. civ. Sez. V n. 18021 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, la presunzione di inizio del rapporto irregolare dal primo gennaio dell’anno di contestazione non è assoluta, ma ammette la prova contraria a carico del datore di lavoro, che può essere desunta anche dal carattere stagionale dell’attività. Il giudice tributario, in caso di accoglimento solo parziale del ricorso, non può limitarsi ad annullare l’atto, ma deve emettere una pronuncia sostitutiva rideterminando la sanzione in base all’effettivo periodo accertato. È inammissibile, invece, la censura che investa il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie in tema di onere della prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate irrogava a una contribuente, titolare di un’impresa individuale operante come stabilimento balneare, la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, per l’asserito impiego di due dipendenti in assenza di formale assunzione e iscrizione a libro matricola, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Il ricorso della parte era rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello. La contribuente ricorreva per cassazione; la Corte, con una prima sentenza, accoglieva taluni motivi e rinviava alla C.T.R. della Puglia. In sede di rinvio la Commissione accoglieva l’appello e annullava integralmente l’atto di irrogazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva un nuovo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione: la C.T.R. avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dei nuovi motivi introdotti in appello, che avevano modificato la domanda. La Corte ritiene il motivo fondato. In relazione all’assunzione di una delle lavoratrici, l’originario motivo di ricorso era solo di rideterminazione della sanzione per diversa decorrenza, mentre la deduzione della regolare registrazione nel libro matricola e la domanda di annullamento configuravano un’eccezione e un petitum nuovi, il cui rilievo non era precluso dalla sentenza di rinvio, che imponeva di distinguere i motivi effettivamente nuovi da quelli già proposti e supportati da nuova prova documentale.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame dell’incongruità delle scritturazioni dei libri, è dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione del materiale istruttorio.
Con il terzo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ricorda che la Corte cost. n. 144 del 2005 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto irregolare sia iniziato dopo il primo gennaio, e che le Sezioni Unite n. 356 del 2010 hanno confermato la natura relativa della presunzione. La C.T.R. ha correttamente ritenuto che spettasse al datore di lavoro la prova di una data di assunzione diversa, valorizzando il carattere stagionale dell’attività e il libro matricola, prodotto ammissibile in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo è però fondato nella parte in cui censura l’annullamento integrale dell’atto. Il giudizio tributario è di impugnazione-merito: in caso di accoglimento parziale la Commissione deve emettere una pronuncia sostitutiva, rideterminando la sanzione in base alla durata del periodo accertato. Ha quindi errato la C.T.R. nell’annullare tout court il provvedimento, ritenendo erroneo il quantum.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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