Inammissibile il ricorso che mescola vizi di violazione di legge e motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 11979 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la censura si risolva in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ. Non è consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili per ricondurle ai mezzi di impugnazione previsti dalla norma e ricercare le disposizioni utilizzabili. In particolare, non si possono simultaneamente lamentare la violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali — che presuppone accertati gli elementi di fatto — e il vizio di motivazione, che quegli stessi elementi intende rimettere in discussione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in primo grado per l’accertamento dell’usucapione di un immobile, risultante in catasto intestato a un terzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del possesso. La Corte d’Appello, in riforma, aveva dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione, ravvisando la prova di un possesso pubblico e pacifico ultraventennale sulla porzione di fabbricato e sull’area di sedime sottostante.

L’ente convenuto ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il controricorrente ha resistito. La questione centrale attiene alla corretta formulazione dei motivi di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché sollecita una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito e lamenta la mancata acquisizione di documenti senza indicare dove e quando ne sia stata richiesta la produzione, né alcuno dei vizi elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. La Corte osserva che, essendo stati prodotti i certificati catastali e la visura ipotecaria, non era essenziale il certificato delle iscrizioni e trascrizioni ventennali, trattandosi di domanda di usucapione e non di vendita o divisione.

Il secondo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3), 4) e 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è inammissibile per l’inestricabile mescolanza di doglianze che non consente di individuare autonome censure. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. sez. lav. ord. 9.7.2020 n. 14634; Cass. ord. 9.11.2020 n. 25014; Cass. ord. 23.10.2018 n. 26874): attribuire al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle lagnanze è inammissibile.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per eterogeneità delle censure e perché non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza. Questa, sulla base della documentazione prodotta, ha rilevato che non era dimostrata la titolarità del diritto di superficie in capo all’attore, il quale, come soggetto terzo, ben poteva invocare l’usucapione senza provare alcuna interversione del possesso. Nessun giudicato si era formato sul punto, avendo il Tribunale rigettato la domanda per ragioni diverse.

Il quarto motivo, relativo al regime delle spese, è in parte inammissibile e comunque infondato: non è invocabile il vizio di cui al numero 5) per dolersi di un asserito vizio processuale, e le censure di violazione degli artt. 91, 92 e 342 cod. proc. civ. sono infondate, avendo la Corte territoriale applicato il principio della soccombenza secondo l’esito finale della lite. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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