Indennità di esclusività e giudicato interno sul quantum risarcitorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11980 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di primo grado che quantifica il danno richiamando la consulenza tecnica d’ufficio non è affetta da motivazione apparente, ove il rinvio renda percepibile la ratio decidendi e consenta il controllo sull’esattezza del ragionamento. La statuizione sul quantum risarcitorio, se non specificamente impugnata in appello, passa in giudicato interno: il giudice di secondo grado che la riesamini d’ufficio, sostituendosi alla parte, viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Non viola invece quel limite il giudice di appello che decida su questioni in rapporto di stretta e diretta connessione con i motivi dedotti, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. La questione relativa a una voce retributiva autonoma, quale l’indennità di esclusività, deve essere specificamente contestata nel gravame, non essendo ricompresa nel tema dell’art. 1227 cod. civ.

Il Fatto

Il Tribunale, previa consulenza tecnica d’ufficio, accerta il diritto della lavoratrice all’assunzione alle condizioni del bando di concorso e condanna l’azienda sanitaria al risarcimento del danno, liquidato tenendo conto della perizia. La Corte d’appello accoglie parzialmente il gravame principale dell’azienda e quello incidentale della lavoratrice: esclude dalla base di calcolo la indennità di esclusività, ritenendo che sul punto non si sia formato alcun giudicato interno per essere la motivazione del primo giudice una mera clausola di stile.

La lavoratrice ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 e 1226 cod. civ., l’ultrapetizione del giudice di appello e l’erronea esclusione della voce retributiva in contrasto con l’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992. L’azienda resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama i consolidati indirizzi sulla motivazione apparente. La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. quando non esponga gli elementi del convincimento o li indichi senza adeguata disamina logico-giuridica; la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Ammissibile è invece la motivazione per relationem, purché dalla giustapposizione del testo e dell’atto richiamato risulti con chiarezza il ragionamento del giudice.

Nel caso concreto il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha motivato la quantificazione sulla scorta delle emergenze peritali, comprendendo tra i parametri l’indennità di esclusività, e ha reso così percepibile il fondamento della decisione. La statuizione sul quantum, non specificamente aggredita in appello, è quindi passata in giudicato interno. La Corte territoriale non poteva riesaminarla d’ufficio: l’appellante avrebbe dovuto contestare specificamente l’inserimento di quella voce nella perizia.

Anche il secondo e il terzo motivo sono fondati e sono trattati congiuntamente. Il giudice di appello può decidere su questioni non specificamente dedotte solo se siano in rapporto di stretta e diretta connessione con quelle espressamente proposte. Il motivo dell’azienda era limitato alla riduzione del danno per il comportamento colposo della danneggiata ex art. 1227 cod. civ., questione autonoma e distinta rispetto ai criteri di quantificazione. La Corte di merito ha pertanto illegittimamente ampliato l’ambito decisorio, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il quarto motivo è assorbito, poiché la questione è coperta da giudicato interno. La Corte richiama comunque l’orientamento di sezione secondo cui l’indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e, quindi, non si sottrae al blocco stipendiale; essa è voce ordinaria di natura retributiva, spettante al dirigente medico. Assorbito è anche il quinto motivo sul contraddittorio. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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