Omesso esame di fatto decisivo e valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 11156 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendole un valore diverso o quello proprio di altra risultanza, oppure, se la prova è soggetta a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di apprezzarla liberamente. Analogamente, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi. Il libero convincimento opera sul piano del merito, insindacabile in sede di legittimità, e il suo errore è censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé tale vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. Non costituisce fatto storico il comportamento processuale contraddittorio o in malafede di una parte.

Il Fatto

Il giudice di pace aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore unico di una società finanziaria per una somma portata da un assegno circolare, emesso in favore del ricorrente e da questi girato. Proposta opposizione, la società deduceva che l’amministratore non aveva mai incassato il titolo; l’acquisizione dell’assegno evidenziava una firma di girata probabilmente apocrifa, ma l’importo risultava incassato dall’amministratore. Il giudice di pace confermava il decreto, rigettando l’opposizione.

In appello il tribunale accoglieva l’impugnazione, rilevando che l’assegno era stato girato dal beneficiario e poi incassato dall’amministratore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo; il controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame del comportamento contraddittorio e in malafede tenuto dalla controparte durante il giudizio, fatto che, se valutato, avrebbe condotto a esito diverso.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso o proprio di altra risultanza; e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri ufficiosi. Il giudice civile può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori e ritenerli sufficienti, escludendo implicitamente altri mezzi istruttori; l’apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se logico e coerente.

Nel caso concreto il ricorrente chiede, in realtà, una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già esaminati dal giudice di merito, non consentita in cassazione. Il libero convincimento opera interamente sul piano del merito; la denuncia della violazione delle regole processuali non configura un vizio di violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012.

La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. La riformulazione del 2012, applicabile alle sentenze depositate dall’11 settembre 2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulti esistente, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. Il comportamento processuale della controparte non costituisce fatto storico, e il motivo è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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