Inammissibile il ricorso con motivi eterogenei e doppia conforme (Cass. civ. Sez. I n. 33350 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti, in modo cumulativo, vizi di natura eterogenea, mescolando censure di violazione di legge e vizi di motivazione riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., salvo che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, così da permetterne l’esame separato. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è esclusa, per espressa previsione dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., quando la sentenza di appello rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado, dovendo il ricorrente indicare le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con specificazione dei canoni violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.

Il Fatto

Una società agricola, entrata nella filiera del Parmigiano Reggiano tramite acquisto di quote latte comunitarie, aveva cessato i conferimenti alla fine del 2012. Per evitare la decadenza dalla titolarità delle quote, nel 2014 stipulava con altra azienda un contratto di affitto di ramo d’azienda, cedendo temporaneamente terreno e quote latte.

Il Consorzio dichiarava la decadenza dalla qualifica di produttore di latte idoneo alla trasformazione, ritenendo che il contratto avesse ad oggetto quote latte comunitarie e non quote consortili. La società agiva in giudizio per l’accertamento della validità del contratto, l’inefficacia del provvedimento e il risarcimento dei danni. Domanda rigettata in primo grado e in appello. Proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi di ricorso e ne rileva l’inammissibilità sotto plurimi profili. Anzitutto i motivi prospettano, in modo generico e cumulativo, vizi eterogenei, mescolando censure motivazionali ed errores in iudicando, in contrasto con la tassatività dei mezzi di impugnazione. Una simile tecnica riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure.

La Corte ricorda che l’inammissibilità per sovrapposizione di motivi eterogenei può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, consentendone l’esame separato. Nel caso concreto ciò non avviene.

In secondo luogo, i motivi che invocano il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. trascurano il divieto dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi notificati dall’1 gennaio 2023, che esclude tale censura quando la sentenza di appello rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità. La sentenza di secondo grado aderisce invece a quanto accertato dal Tribunale, con iter logico-argomentativo sostanzialmente identico.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte esclude il vizio: la Corte territoriale ha illustrato gli assunti fondanti le proprie soluzioni, dando conto del materiale probatorio, della cessione di quote latte comunitarie e della qualificazione del contratto in termini di affitto di fondo rustico e contestuale affitto di quota latte. Non rileva l’esattezza di tali giustificazioni, ma solo l’esistenza di una motivazione effettiva.

Infine, la critica all’interpretazione del contratto si risolve in una rivisitazione del merito: il sindacato di legittimità sugli atti privati è riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, con specificazione dei canoni violati. Il ricorso non assolve tale onere. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. per la conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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