Motivazione per relationem nulla se priva di esame critico dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 33349 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza che richiami per relationem il provvedimento di altro giudizio è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione e il richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia. Il giudice d’appello che confermi la sentenza di primo grado limitandosi a ritenerne corretta la tecnica redazionale, senza confrontarsi con le censure proposte, emette una motivazione meramente apparente, con conseguente nullità della pronuncia per violazione degli artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Nei confronti di una società esercente servizi di autolinee l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui accertava una maggiore IRES in relazione a un anno d’imposta, contestando la deduzione di perdite pregresse in riduzione della base imponibile.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo spirato il potere dell’Ufficio di rettificare le perdite, esercitato oltre il quarto anno successivo a quello di dichiarazione delle stesse. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando l’operato dei primi giudici che avevano richiamato per relationem una precedente pronuncia della stessa Corte territoriale, resa su analoghe questioni ma relativa a un diverso anno d’imposta. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia fiscale, affidato a due motivi, giunge così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia: il giudice d’appello non avrebbe risposto nel merito alle doglianze dell’atto di gravame, in particolare a quella sull’assorbimento delle perdite per effetto dei maggiori proventi esenti, limitandosi a giudicare corretta e ammissibile la motivazione della Commissione provinciale quanto alla tecnica per relationem. Il secondo motivo deduce, ex artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la mera apparenza della motivazione, per non avere in alcun modo spiegato le ragioni della conferma nonostante le censure investissero l’intero impianto della decisione impugnata.

La Corte ritiene entrambi i motivi fondati e li tratta congiuntamente. La sentenza d’appello è nulla perché resa con motivazione che non si confronta in alcun modo con le deduzioni dell’atto di impugnazione. I giudici territoriali avevano scritto, del tutto apoditticamente, che in primo grado era stato correttamente impiegato il metodo della motivazione per rinvio a altra sentenza, modalità espositiva senz’altro ammissibile.

Tale affermazione si risolve in un concettualismo astratto, privo di qualsiasi autonomo esame critico della pronuncia appellata, confermata sul presupposto che, in generale, la motivazione per relationem sia ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità. Il che è ovvio, ma non significa che ogni motivazione ob relationem, sol perché tale, sia per ciò stesso corretta ed esaustiva.

Il Collegio di appello è dunque incorso nel vizio denunciato, come delineato dal consolidato orientamento di legittimità (Sez. I, ordinanza n. 1986 del 28.01.2025, Rv. 673839-01; Sez. III, ordinanza n. 4166 del 15.02.2024, Rv. 670117-01), avendo omesso di esaminare le doglianze sottopostegli e di operare un serio vaglio sulla loro consistenza nel merito, finendo per avallare, quasi per una sorta di petitio principii, il giudizio che gli era stato demandato di scandagliare. È stato precisato che la condivisione della decisione richiamata esige un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento (Sez. V, sentenza n. 21443 del 06.07.2022, Rv. 665310-01).

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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