Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 30215 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza confrontarsi con le ragioni su cui la decisione impugnata si fonda. Una simile tecnica difensiva integra gli estremi di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorrente deve contestare in maniera specifica la ratio decidendi della pronuncia impugnata, poiché solo una critica puntuale consente di considerare l’esercizio del diritto di impugnazione avvenuto in modo idoneo. La mancata contestazione delle autonome motivazioni della sentenza, divenute definitive, rende le censure prive di interesse, non potendo in nessun caso produrre l’annullamento della pronuncia.

Il Fatto

Le Amministrazioni, creditrici ammesse al passivo per le spese sostenute e da sostenersi per l’attività di riparazione del danno ambientale e di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale, presentavano osservazioni al rendiconto di cassa e di gestione depositato dal curatore della procedura fallimentare, contestando la congruità degli acconti riconosciuti al curatore e del compenso liquidato dal giudice delegato ai legali incaricati dalla procedura.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso e approvava il rendiconto, rilevando che le doglianze sugli acconti riguardavano provvedimenti provvisori e revocabili, rivalutabili in sede di liquidazione finale, mentre le contestazioni sul compenso dei difensori andavano proposte con il reclamo contro il provvedimento di liquidazione, non tempestivamente presentato. La Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dalle Amministrazioni. Avverso tale sentenza le Amministrazioni proponevano ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i sette motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il rilievo assorbente è di tecnica dell’impugnazione: tutti i motivi, tranne il quinto, si limitano a riproporre le doglianze già presentate in sede di reclamo, senza criticare le ragioni offerte dai giudici distrettuali.

La Corte territoriale aveva osservato, quanto agli acconti riconosciuti al curatore, che il relativo provvedimento aveva carattere provvisorio e non impugnabile, potendo essere superato dal decreto finale e definitivo; e, quanto al compenso attribuito ai difensori, che l’approvazione del rendiconto è fase che involge un atto predisposto dal curatore e non la contestazione di un provvedimento del giudice delegato, il cui termine semestrale di impugnazione risultava perento.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi disattese in appello, poiché in tal modo si riproduce una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio già espresso nella sentenza impugnata. L’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo soltanto se i motivi si concretino in una critica specifica della decisione, con l’esplicita indicazione delle ragioni per cui essa è errata. Ne deriva la proposizione di un “non motivo” ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento di Cass. 22478/2018 e Cass. 11098/2000.

La Corte richiama inoltre il principio per cui il ricorso deve contestare in maniera specifica la ratio decidendi della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017). L’intero ricorso non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale. Rimane così non contestato che il provvedimento di riconoscimento degli acconti al curatore, discrezionale e provvisorio, non è impugnabile; e che il reclamo al rendiconto è sede di contestazione di atti del curatore e non del giudice delegato, avverso le cui statuizioni deve essere esperito il diverso mezzo di impugnazione, nel termine individuato dalla Corte d’appello in quello di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione qualora il provvedimento non sia stato comunicato (Cass. 19939/2017, Cass. 7218/2009).

Le contestazioni sono pertanto inammissibili per mancanza di interesse, giacché, essendo divenute definitive le autonome motivazioni non impugnate, in nessun caso potrebbero produrre l’annullamento della sentenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese. La Corte disattende altresì la richiesta di risarcimento ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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