Inammissibili i motivi di ricorso che contestano la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 18912 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta della violazione o falsa applicazione di legge, contesti in realtà il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e accertato i fatti, è inammissibile. La deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede l’allegazione che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello di altra risultanza probatoria, oppure abbia disatteso una regola legale di valutazione. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, assunte fuori dei poteri officiosi. La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
I ricorrenti si oppongono al decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma per inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo ipotecario. Il Tribunale revoca il decreto e li condanna al pagamento di una minor somma, previo scorporo degli interessi moratori maturati sulla quota di interessi corrispettivi delle rate scadute, in quanto posta versata in esecuzione di una clausola nulla per violazione del divieto di anatocismo.
Proposto appello, la Corte d’appello lo dichiara inammissibile. I soccombenti ricorrono allora per cassazione con sei motivi, lamentando errori nella valutazione delle prove, nella qualificazione della clausola sugli interessi, nel giudizio di usurarietà e nella mancata disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi e li dichiara tutti inammissibili. Quanto al primo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., dolendosi dell’apprezzamento del piano di ammortamento e delle comunicazioni di pagamento. La Corte richiama il principio per cui la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. esige l’allegazione che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio, oppure abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a specifica regola legale: qui difetta una siffatta allegazione, né è pertinente il richiamo all’art. 2697 cod. civ., poiché i ricorrenti contestano l’idoneità delle prove, non il riparto dell’onere probatorio. La Corte cita sul punto Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Il secondo motivo, relativo agli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 cod. civ. e all’obbligo di indicazione dell’I.S.C., è inammissibile perché si risolve in una generica contestazione della decisione e omette di indicare le ragioni dell’errore sulla inapplicabilità temporale della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e le conseguenze della sua violazione.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, censurano il giudizio di usura e l’omessa considerazione di una clausola di revisione del tasso. La Corte rileva che le censure investono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come affermato da Sezioni Unite n. 34476 del 2019, e che la doglianza sulla clausola di revisione è priva di specificità, non indicando se e dove sia stata proposta, né il suo contenuto e i termini del superamento del tasso soglia.
Il quinto motivo, sulla presunta nullità del contratto per omessa indicazione di interessi e oneri, muove da un assunto smentito dalla sentenza impugnata, che ha rilevato la sola mancata indicazione dell’I.S.C., ritenuta non dovuta in assenza di obbligo normativo vigente al momento della conclusione del contratto. Il sesto motivo, sulla mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile perché omette l’allegazione richiesta dall’art. 115 cod. proc. civ. e perché la scelta rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, come confermano i precedenti richiamati. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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