Spese soccombenza e scaglione su domanda risarcitoria minore importo (Cass. civ. Sez. III n. 31996 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il primo comma dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 rinvia alle norme del codice di procedura civile sul valore della causa. Quando la parte che chiede la condanna al pagamento di una somma ne indichi un importo determinato aggiungendo solo la richiesta di un importo minore ritenuto di giustizia, il valore del disputatum resta determinato nel suo limite massimo e lo scaglione di riferimento per le spese è quello corrispondente alla somma specificamente indicata. La clausola che prospetta un importo inferiore non rende indeterminabile la causa, poiché l’incertezza investe il limite minimo dell’importo, non quello massimo. La liquidazione non si commisura al valore della domanda principale quando l’avvocato abbia agito in proprio con domanda distinta ex art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un avvocato, difensore antistatario in una controversia risarcitoria per sinistro stradale, intervenne in proprio nel giudizio di primo grado chiedendo la condanna della compagnia assicurativa ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda principale e dichiarò inammissibile quella proposta in proprio, condannando l’avvocato alle spese di lite, liquidate nell’intero e compensate per metà.
Proposto appello, il ricorrente censurò anche l’individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese poste a suo carico, sostenendo che andava commisurato all’importo della propria domanda, non a quello riconosciuto alla parte assistita. La Corte d’appello di Genova rigettò il gravame, confermando lo scaglione superiore. Ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 14 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe ancorato lo scaglione al valore della domanda principale invece che a quello della domanda risarcitoria proposta in proprio. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato.
Il primo comma dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 richiama le norme del codice di rito, e l’art. 14 cod. proc. civ. stabilisce che nelle cause relative a somme di danaro il valore si determina in base alla somma indicata dall’attore. Nella specie la sola domanda proposta dall’avvocato in proprio atteneva al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata: si tratta di credito oggettivamente e soggettivamente distinto da quello azionato nell’interesse della parte sostanziale, mirando all’attribuzione della somma direttamente al difensore. Il valore della causa andava dunque commisurato esclusivamente all’importo richiesto a quel titolo.
La Corte osserva altresì che, per l’importo oggetto della domanda riferita al fatto sostanziale, la parte assistita era risultata vittoriosa, e sarebbe stato contraddittorio liquidare spese di soccombenza commisurandole a un importo per il quale non era ravvisabile alcuna soccombenza. Dalla comparsa di intervento volontario risulta che l’avvocato aveva chiesto la condanna al pagamento di una somma da liquidarsi in euro 1.000,00 o in quel minor importo ritenuto di giustizia.
Nel caso in esame l’alternativa posta in domanda è solo per una somma minore, non anche per una eventualmente maggiore: l’incertezza riguarda il limite minimo, mentre quello massimo resta determinato in euro 1.000. Assume rilievo dirimente il principio delle Sezioni Unite n. 20805 del 2025, secondo cui, in caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata contenente l’indicazione alternativa del diverso importo dovuto in corso di causa, la liquidazione delle spese si determina sullo scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata, ove questa attribuisca compensi superiori rispetto alle cause di valore indeterminabile.
Occorreva dunque far riferimento ai parametri per le cause di valore non superiore a euro 1.100, non a quelli dello scaglione superiore erroneamente applicato. La sentenza è cassata sul punto e la causa decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: le spese di primo grado sono rideterminate nell’intero in euro 400,00 e, ferma la compensazione per metà, la quota a carico dell’avvocato in euro 200,00.
Nota della Redazione
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