Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione un riesame del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 517 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge in tema di onere della prova e di disponibilità e valutazione delle prove, si risolva in un dissenso sugli accertamenti di fatto e sulla valutazione probatoria compiuti dai giudici del merito. Il ricorso che tenda a una alternativa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo preciso e puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, sollecita un riesame del fatto estraneo al giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile. La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione all’ingiunzione fiscale con cui la Regione aveva intimato la restituzione delle somme erogate nell’ambito di un programma di finanziamento al comparto agricolo. L’opposizione era stata respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Catanzaro, rigettando il gravame, aveva confermato la decisione di prima istanza.

Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui la Regione ha resistito con controricorso; l’ARCEA non ha svolto attività processuale. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva violazione di legge nell’applicazione delle norme in tema di onere della prova e di disponibilità e valutazione delle prove, richiamando gli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto in realtà a esprimere un dissenso circa gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici del merito.

La Corte ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata in modo preciso e puntuale con le ragioni sulla base delle quali la Corte territoriale aveva ritenuto che l’opera finanziata non fosse stata tempestivamente ultimata e che non potesse ravvisarsi neppure un autonomo lotto funzionale completato.

Il secondo motivo, di analoga costruzione, si rivolgeva all’esito dei controlli disposti successivamente alla revoca del finanziamento. La Corte ha osservato che esso perdeva di vista la principale ragione addotta dalla Corte di appello per ritenere inadempiente la ricorrente e sollecitava anch’esso la rivalutazione delle prove acquisite. In particolare, quanto alla relazione richiamata, la ricorrente non aveva tenuto conto delle considerazioni della sentenza impugnata in punto di mancanza di data e di prova del tempestivo invio.

Il ricorso tendeva in definitiva a un’alternativa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Il collegio ha quindi reputato di definire il giudizio in conformità alla proposta, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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