Interversione del possesso e comodato: la detenzione qualificata non usucapisce (Cass. civ. Sez. II n. 7060 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, la consegna del bene in forza di un contratto ad effetti obbligatori non trasmette il possesso, ma fa sorgere una mera detenzione qualificata. Il detentore che invochi l’art. 1141 cod. civ. deve provare, con atti esterni percepibili dal proprietario, l’interversio possessionis, ossia la volontà di esercitare il possesso uti dominus. Il mero atto di volizione interna non è sufficiente al mutamento del titolo. L’accertamento del giudice di merito sulla natura detentiva della relazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dai proprietari, agli inizi degli anni ’70, la disponibilità di alcuni locali e del sottotetto di un edificio, adibiti a laboratorio di falegnameria. Il giudice di primo grado, accertata la natura detentiva del rapporto, ne aveva ordinato il rilascio e lo aveva condannato al risarcimento dei danni. In secondo grado la Corte d’Appello di Trento, riformando sul punto, aveva riconosciuto l’intervenuta usucapione a favore del ricorrente, valorizzando il titolo contrattuale astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
Dopo il giudizio di cassazione che aveva annullato la sentenza per vizio di motivazione, la Corte tridentina, in sede di rinvio, aveva respinto l’usucapione e accolto l’appello incidentale, condannando il ricorrente alla restituzione. Propone quindi ricorso per cassazione, dolendosi dell’asserita ultrapetizione, della violazione dell’onere probatorio e della mancata applicazione degli artt. 1803 e segg., 1158 e 1164 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la decisione ultrapetita, è infondato e in parte inammissibile. La Corte precisa che la qualificazione del titolo in termini di comodato o di altro rapporto obbligatorio non ha forza decisoria autonoma: si tratta di una ricostruzione resa incidenter tantum, a conclusione del vaglio istruttorio, che non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ciò che rileva non è la natura del titolo, ma il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il ricorrente ha ammesso di avere richiesto ai proprietari la disponibilità dei locali, riconoscendone implicitamente la piena signoria; non ha dimostrato alcun atto di apprensione autonoma né la natura traslativa della concessione. L’assegnazione del bene a tacitazione di pretese ereditarie è rimasta, secondo la Corte, vaga e priva di conforto probatorio, tanto che il rapporto di parentela rende plausibile la concessione gratuita dell’uso.
Ne deriva che, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio non integra la trasmissione del possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione qualificata. Il mutamento della detenzione in possesso richiede un’interversio possessionis manifestata esternamente contro il proprietario, mediante atti idonei di opposizione specifica. Il possesso, del resto, costituisce una situazione di fatto non trasmissibile con atto negoziale separato dal trasferimento del diritto. Ne segue l’inoperatività della presunzione dell’art. 1141 cod. civ., richiamata la giurisprudenza della Corte sul punto.
Il secondo motivo è inammissibile per più ragioni. La denuncia di violazione di legge non assolve l’onere di specificità dei motivi: il ricorrente non ha esaminato il contenuto precettivo delle norme invocate né lo ha raffrontato con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. La doglianza, in sostanza, mira a un riesame di merito dell’apprezzamento delle prove, non sindacabile in sede di legittimità. Il richiamo all’animus possidendi non esime dall’onere di provare atti concludenti di mutamento del titolo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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