Ricorso inammissibile e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 514 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la parte, dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, opera una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, muovendo censure non pertinenti né specifiche, è inammissibile. La novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 codifica una ipotesi di abuso del processo, da iscrivere nel divieto generale di lite temeraria, con applicazione ai giudizi pendenti alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite.

Il Fatto

Una impresa aggiudicataria di lavori pubblici per il completamento di una scuola elementare ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune appaltante, a titolo di risarcimento per la mancata consegna dei lavori e per l’illegittima condotta dell’ente. Proposta opposizione, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale e il giudizio fu riassunto davanti al Tribunale di Cagliari, che respinse le domande dell’impresa e accolse la domanda riconvenzionale del Comune.

L’appello dell’impresa fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Cagliari; la Cassazione, con ordinanza, cassò quella decisione e il giudizio fu riassunto davanti alla Corte territoriale, che rigettò il gravame nel merito. Avverso tale sentenza l’impresa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sul deposito documentale in appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per avere fondato il rigetto su documentazione depositata tardivamente dal Comune in formato PDF, asseritamente difforme da quella dei fascicoli cartacei. La Corte ha rilevato che di tale pretesa difformità non è offerta alcuna prova e che la censura attiene al fascicolo cartaceo, mentre la sentenza ben poteva basarsi sulla copia depositata mediante la piattaforma PCT ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179/2012, convertito in legge.

Il profilo assorbente è però un altro. Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La Corte territoriale non ha fondato il rigetto su un singolo documento asseritamente diverso, ma su circostanze pacifiche e su atti prodotti dalla stessa parte appellante: la nota con cui il Comune aveva invitato l’impresa alla stipula del contratto e a produrre la documentazione richiesta, il riconoscimento del ricevimento della successiva missiva di convocazione, la replica dell’impresa e la risposta dell’ente.

La sentenza impugnata ha accertato che l’impresa si era limitata a trasmettere la cauzione definitiva mediante fideiussione, senza produrre gli altri documenti richiesti, e che tale inadempimento era rimasto incontestato. Su questa base la revoca dell’aggiudicazione è stata ritenuta legittima, in linea con l’interpretazione dell’ANAC e della giurisprudenza, ogni qualvolta la condotta dell’aggiudicatario non fornisca garanzie di affidabilità per la mancata collaborazione alla stipula del contratto.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese. Quanto alla definizione anticipata, la Corte ha richiamato le proprie Sezioni Unite n. 28619, 27195 e 27433 del 2023: la conformità tra proposta e decisione finale integra una ipotesi di abuso del processo, con condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a somma equitativamente determinata e, ex quarto comma, a somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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