Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12377 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sottoponga alla Corte una diversa ricostruzione del merito, sollecitando una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici già accertati dal giudice di appello, è inammissibile. La Corte di legittimità non può sindacare il giudizio di merito sul discrimine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato quando esso sia sorretto da motivazione completa ed esaustiva. Il vizio di motivazione, nella nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo nei limiti dell’assenza materiale di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Il lavoratore ha convenuto in giudizio la società datrice, chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal maggio 2017, in relazione a un’attività di grafico pubblicitario svolta in forza di contratti di consulenza autonoma.
In primo grado la domanda era stata accolta in sede di opposizione. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della pronuncia, ha respinto la domanda, escludendo la prova dell’elemento essenziale della subordinazione e la operatività della presunzione di cui all’art. 69-bis del d.lgs. n. 276 del 2003. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., oltre a motivazione contraddittoria e insufficiente, lamentando che la Corte distrettuale avesse fatto riferimento a circostanze non valorizzate nel precedente grado e non provate.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Le censure, pur formalmente invocando i vizi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non sottopongono una questione interpretativa degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. né un fatto storico ignorato dal giudice di merito. Esse tendono, invece, a una diversa ricostruzione del merito sulla produzione documentale e sulle deposizioni testimoniali.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge o di motivazione, mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, citando Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 5987 del 2021. Il ricorrente mostra di voler trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, ridiscutendo analiticamente i fatti e le valutazioni, non condivise e per ciò solo censurate.
Quanto al vizio motivazionale, il ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità fissati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: i profili rilevanti sono la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa. Tali profili non sono evocati né presenti nella decisione impugnata, che appare completa ed esaustiva e conforme alla giurisprudenza in materia di discrimine tra lavoro autonomo e subordinato (Cass. n. 8444 del 2020). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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