Contestazioni alla CTU tardive e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. civ. Sez. II n. 20047 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni relative al contenuto di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni e sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., dovendo essere dedotte a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. La parte che non abbia tempestivamente contestato lo svolgimento della consulenza in sua assenza non può far valere in sede di legittimità il relativo vizio, che deve ritenersi sanato. Il giudizio di cassazione non consente una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: la scelta tra le fonti di prova e la loro attendibilità sono riservate al giudice di merito, con il solo limite dell’indicazione delle ragioni del convincimento.
Il Fatto
Una società agricola proponeva opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione che le contestava la violazione dell’art. 3 della legge n. 898 del 1986 e le irrogava una sanzione di € 118.961,00, per avere dichiarato, nella campagna olearia 2004-2005, quantitativi d’olio prodotti e ore di manodopera superiori al reale, con indebita percezione di contributi comunitari.
Il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione. La Corte di Appello di Lecce, dopo aver ammesso una C.T.U. sulla congruità dei dati, rigettava il gravame. La società ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, che denuncia un vizio processuale. Il Ministero deduce di essere rimasto contumace in seconde cure e di essersi costituito solo dopo l’ordinanza ammissiva della C.T.U., sicché la Corte distrettuale non avrebbe potuto tener conto delle risultanze della consulenza svolta in sua assenza.
La censura è inammissibile. Il Ministero non deduce di avere tempestivamente contestato lo svolgimento della consulenza in sua assenza: il vizio denunciato, che integra una ipotesi di nullità della C.T.U., deve ritenersi sanato. La Corte ribadisce il principio secondo cui le contestazioni a una relazione di consulenza tecnica costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, soggette alla preclusione dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. I n. 19427 del 03/08/2017, nonché Cass. Sez. III n. 4448 del 25/02/2014 e Cass. Sez. III n. 15747 del 15/06/2018.
Passando al ricorso principale, la società lamenta che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare gli esiti della C.T.U. di secondo grado, favorevoli alla congruità dei valori dichiarati. La censura è infondata: la Corte distrettuale ha esaminato le conclusioni dell’accertamento tecnico e, ponendole in correlazione con il verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo, ha ritenuto più attendibili le risultanze di quest’ultimo per maggiore puntualità e specificità.
Si tratta di valutazione delle risultanze istruttorie, che il ricorrente attinge proponendone una diversa lettura, estranea ai fini del giudizio di cassazione. Il motivo non può risolversi in una istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, secondo Cass. Sez. Un. n. 24148 del 25/10/2013. La Corte richiama inoltre Cass. Sez. III n. 12362 del 24/05/2006, secondo cui la scelta tra le risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, con il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Esclusa l’apparenza della motivazione e la sua manifesta illogicità, la sentenza integra il cd. minimo costituzionale, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07/04/2014 e da Cass. Sez. Un. n. 2767 del 30/01/2023. Il secondo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile perché attinge anch’esso la valutazione del fatto e delle prove. Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale inammissibile, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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