Non contestazione dei fatti sindacabile in cassazione per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 29119 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, rientrando nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito. Tale accertamento è però sindacabile in cassazione per vizio di motivazione quando il provvedimento affermi apoditticamente la non contestazione di un fatto senza indicare le parti degli atti difensivi da cui ha tratto quella valutazione. L’erronea o carente indicazione formale delle norme asseritamente violate non impedisce alla Corte di individuare d’ufficio le norme applicabili, in virtù del principio jura novit curia, purché il ricorrente abbia esposto con chiarezza i vizi di cui si duole. È inammissibile, invece, il motivo che censuri una valutazione di fatto riservata al giudice di merito prospettando una lettura alternativa degli stessi elementi.
Il Fatto
Un professionista proponeva istanza di insinuazione al passivo di una procedura fallimentare per un compenso per assistenza tecnica prestata in una gara d’appalto. Il giudice delegato non ammetteva il credito per carenza di documentazione attestante il conferimento dell’incarico. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., ammetteva in parte il ricorrente al passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per un importo inferiore a quello richiesto.
Il giudice di merito, conformemente alle conclusioni del CTU, determinava il compenso congruo considerando le tariffe per il progetto esecutivo e detraeva una somma già percepita dal professionista, ritenendola circostanza allegata e non contestata ex art. 115 c.p.c.. Avverso il decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2726 c.c., per avere il Tribunale omesso di esaminare la contestazione tempestivamente sollevata in prime cure circa l’accordo sul compenso e l’avvenuta corresponsione della somma.
La Corte rileva preliminarmente che l’indicazione delle norme asseritamente violate non è pienamente coerente con i vizi effettivamente denunciati. Il ricorrente aveva censurato anche il vizio di motivazione, riconducibile alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Tale discrasia non è d’ostacolo, in virtù del principio jura novit curia, all’individuazione d’ufficio delle norme applicabili, purché i vizi siano esposti con chiarezza.
Il ricorrente aveva riportato integralmente l’estratto delle note d’udienza del giudizio di primo grado, in cui contestava fermamente le circostanze allegate dalla controparte. Il decreto impugnato, senza esaminare la portata di tale contestazione, si era limitato ad affermare che la somma era stata percepita, qualificando la circostanza come non contestata, ma senza precisare su quali elementi fosse pervenuto a tale conclusione.
La Corte richiama il principio già enunciato secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione è funzione del giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione per vizio di motivazione (cfr. Sez. U n. 17931 del 2013; Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 25368/2025). È proprio il vizio in cui è incorso il decreto, che ha affermato apoditticamente la non contestazione senza indicare gli atti da cui aveva tratto tale valutazione. Il primo motivo è pertanto fondato; il secondo è assorbito.
Il terzo motivo, con cui si contestava la qualificazione dell’attività come progetto esecutivo, è inammissibile, avendo il ricorrente censurato una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Il quarto motivo, relativo alla riduzione del compenso, è parimenti inammissibile, perché il ricorrente ha contestato l’incompletezza dei propri elaborati senza confrontarsi con i precisi rilievi del decreto. Il provvedimento è quindi cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
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