Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23663 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. È pertanto inammissibile la censura che, formalmente dedotta come violazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La sentenza penale emessa nei confronti di un soggetto sentito come testimone non acquisisce nel giudizio civile efficacia di giudicato, ma può essere valutata dal giudice del merito ai fini della attendibilità del teste.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo novembre 2012 – novembre 2013, con mansioni di manovale e orario di lavoro ordinario. Il lavoratore aveva proposto domanda nei confronti del datore di lavoro, ottenendo esito sfavorevole in primo grado.
La Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda. Ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito, anche in considerazione della natura elementare e meramente esecutiva dei compiti svolti, dimostrasse la natura subordinata dell’attività prestata. Per la cassazione di tale sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 cod. proc. pen. e 2 della legge n. 266 del 1991. Ha contestato l’apprezzamento delle deposizioni di alcuni testimoni, ritenuti attendibili per il solo fatto di essere stati dipendenti del datore di lavoro, e il rilievo attribuito alle risultanze del procedimento penale instaurato riguardo alla posizione di altro soggetto. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione di elementi oggettivi, con particolare riferimento al versamento di somme non superiori a meri rimborsi spese.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ha richiamato la regola secondo cui il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio. Il compito di individuare le fonti del convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le risultanze del processo quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti spetta esclusivamente al giudice di merito, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. A sostegno sono richiamate Cass. n. 27686 del 2018, Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013, Cass. n. 14233 del 2015 e Cass. n. 26860 del 2014.
Nel caso concreto la Corte territoriale non ha attribuito efficacia di giudicato civile alla sentenza penale emessa nei confronti di altra persona, sentita come testimone nel procedimento civile, ma ha svolto una valutazione di parte della documentazione ivi acquisita ai fini della attendibilità del testimone. Ha poi accertato la sussistenza della subordinazione sulla base di una serie di indici sintomatici comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, elementi valutati complessivamente con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, in linea con Cass. n. 14434 del 2015 e Cass. n. 11959 del 2023.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ., liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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