Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 6467 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, le doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito sono estranee al sindacato di legittimità, ove non si individuino specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali. La violazione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile, e non meramente rappresentativa di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata. È inammissibile, infine, il motivo con cui si deduce la violazione di legge non previamente devoluta come motivo di appello, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata nei precedenti gradi di merito per il concorso in una tentata rapina. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 24 settembre 2024. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha contestato la prova della penale responsabilità; con il secondo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte rileva che le doglianze difensive, oltre a essere prive di concreta specificità, mirano a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. Si tratta di operazioni estranee al sindacato di legittimità, poiché il ricorrente non individua specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Sul piano della regola probatoria, la Corte ricorda che la violazione del canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio è deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente deve però prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile, non una mera ipotesi alternativa a quella accolta nella sentenza impugnata. Il giudice di legittimità, ribadisce la Corte, non può sconfinare nel merito.

Nel caso concreto, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento: valutazione non sindacabile in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile per una ragione processuale. La censura relativa all’art. 81 cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice di appello ha quindi correttamente omesso di pronunciarsi, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione; il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame, se incompleto o non corretto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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