Ricorso per cassazione a mezzo posta: irrilevante la data di spedizione (Cass. pen. Sez. II n. 3705 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen., spedito a mezzo del servizio postale, deve ritenersi proposto nel momento in cui perviene presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le modalità di presentazione dell’impugnazione fissate dagli artt. 311, comma 3, e 582 cod. proc. pen. sono tassative e inderogabili: ammettono il deposito telematico ovvero la presentazione personale o a mezzo di incaricato, ma non la spedizione postale. Non trova applicazione l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., che consente la spedizione postale e fa retroagire la presentazione alla data di spedizione della raccomandata. Ne deriva la tardività dell’impugnazione quando il plico giunga in cancelleria oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del G.i.p. che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione aggravata dalle modalità mafiosa e di sostituzione di persona.
Con un unico motivo deduce l’inosservanza di norma processuale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che le esigenze cautelari sarebbero prive di attualità e concretezza perché le condotte risalgono al passato e il tribunale non avrebbe svolto alcun giudizio prognostico sul rischio di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina il merito del motivo, perché il ricorso è inammissibile sotto un profilo preliminare: la sua tardività. L’ordinanza impugnata è stata depositata in cancelleria il 18.09.2024 e l’avviso di deposito è stato notificato al ricorrente il 30.09.2024 e al difensore il 26.09.2024 a mezzo PEC. Il ricorso, spedito per posta, è pervenuto in cancelleria il 16.10.2024.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. richiama le forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen., che impone il deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen. oppure la presentazione personale, o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il ricorso può dunque essere presentato con modalità telematiche o per deposito diretto.
La spedizione postale non rientra tra le forme consentite. La Corte ribadisce il principio di tassatività e inderogabilità delle modalità di presentazione dell’impugnazione, richiamando Sez. I n. 28540 del 15.09.2020, Sez. IV n. 52092 del 27.11.2019 e Sez. III n. 38411 del 13.04.2018. Non è applicabile l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., che consente la spedizione postale facendo retroagire la presentazione alla data di spedizione.
Ne segue che l’impugnazione si considera presentata nel momento in cui il plico perviene in cancelleria. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., spedito a mezzo posta in violazione degli artt. 311, comma 3, e 582 cod. proc. pen., si considera proposto quando giunge presso la Cancelleria del giudice dell’ordinanza impugnata.
Applicato il principio al caso concreto, il ricorso risulta tardivo: pervenuto il 16.10.2024, ossia sedici giorni dopo la notifica al ricorrente e venti dopo quella al difensore, quando il termine di dieci giorni dell’art. 311 cod. proc. pen. era già scaduto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa ravvisati. La cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo la pronuncia la rimessione in libertà del detenuto.
Nota della Redazione
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