DASPO e convalida: nullità se notificata prima delle 48 ore (Cass. pen. Sez. 3 n. 6137 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia (DASPO), ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, deve essere richiesta entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. Tale termine costituisce il termine minimo concesso al destinatario per depositare memorie e deduzioni. La sua violazione determina una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen.. La nullità può ritenersi sanata solo se l’interessato non allega un concreto pregiudizio per il diritto di difesa. La deduzione del pregiudizio non è invece richiesta nel caso in cui l’ordinanza di convalida sia stata non solo emessa ma anche notificata prima della scadenza del termine di quarantotto ore, poiché ogni attività difensiva successiva risulterebbe inutiliter data.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del GIP di Venezia che aveva convalidato il provvedimento con cui il Questore aveva disposto l’obbligo di presentazione per cinque anni in occasione delle competizioni sportive della squadra di calcio della città.
Il provvedimento questorile risultava notificato il 13 marzo alle ore 20,00 e l’ordinanza di convalida era stata emessa alle ore 15,00 del 15 marzo, quindi prima delle 48 ore, e notificata il giorno stesso alle ore 19,25, prima della scadenza del termine a difesa. Il ricorrente deduceva la violazione del termine di quarantotto ore previsto dall’art. 6 legge n. 401/1989, non avendo avuto modo di depositare memorie né di instaurare il contraddittorio cartolare.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia. L’orientamento più risalente riteneva che la violazione del termine di quarantotto ore determinasse di per sé una nullità del provvedimento di convalida. Un successivo indirizzo ha precisato che l’inosservanza del termine costituisce una nullità generale a regime intermedio, che non inficia la legittimità della convalida quando il destinatario non eccepisca un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione.
Il giudice di legittimità individua però un limite a tale impostazione. Quando l’ordinanza di convalida sia stata non solo emessa ma anche notificata all’interessato prima dello scadere delle quarantotto ore, la nullità è deducibile senza necessità di dimostrare il pregiudizio: una volta avuta conoscenza di un provvedimento già adottato, sarebbe evidentemente inutile depositare memorie, con conseguente esenzione dall’onere di allegare un interesse in tal senso.
Nel caso esaminato, il provvedimento del Questore era stato notificato alle ore 20,00 del 13 marzo e l’ordinanza di convalida alle ore 19,25 del 15 marzo, prima della scadenza delle 48 ore. Il ricorrente non aveva quindi potuto utilizzare l’intero lasso temporale garantito dalla legge per formulare deduzioni difensive. La Corte ravvisa il pregiudizio dell’interessato nel fatto di aver appreso dell’intervenuta convalida prima di aver potuto esercitare la difesa.
Ne consegue la dichiarazione di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione. La Corte dichiara altresì l’inefficacia del provvedimento questorile nella medesima parte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.