Ricorso cautelare inammissibile se ripropone la ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 37529 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari ha una propria autonomia gnoseologica rispetto alla prova logica o critica dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e resta delimitato alla decisione de libertate, senza proiettarsi necessariamente nel futuro contesto dibattimentale. Nel giudizio di legittimità non sono censurabili le valutazioni sulla credibilità della versione dell’indagato né la scelta della misura, quando la motivazione sia immune da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di avere ceduto sostanza stupefacente a un detenuto, introducendola occultata in un pacco alimentare all’interno della Casa circondariale.

Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. sotto il profilo della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e della scelta della misura. Il ricorrente ha contestato il giudizio di inverosimiglianza della propria versione dei fatti, ha lamentato l’assenza di riscontri investigativi e ha prospettato la riconducibilità del fatto all’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, ribadendo che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Non è consentito, invece, sollecitare una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice del riesame.

Su questo presupposto la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36267 del 30.05.2006, secondo cui il quadro di gravità indiziaria rilevante ai fini cautelari è concetto differente da quello della prova logica o critica e ha una propria autonomia, risultando strumentale alla sola decisione de libertate, senza necessaria proiezione nel giudizio di merito.

Nel caso concreto il Tribunale del riesame, dopo avere ricostruito l’episodio dell’introduzione dello stupefacente — fatto non contestato nella sua materialità —, ha ritenuto non credibile la versione dell’indagato di non essere consapevole del contenuto del pacco. La Corte ha giudicato la motivazione puntuale e immune da censure logico-giuridiche: assumono rilievo la natura dell’operazione, presupponente un rapporto di fiducia con l’esecutore, e l’incongruenza del comportamento dell’indagato, che avrebbe ritirato il pacco da una donna non conosciuta senza porsi domande.

Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a reiterare censure già esaminate dal giudice territoriale. La pronuncia richiamata dalla difesa — Sez. 6, n. 45061 del 25.11.2022 — ammette il ricorso al dato ponderale statistico ai fini del riconoscimento dell’ipotesi lieve, ma ribadisce che il reato lieve presuppone la minima offensività penale della condotta e che, se uno degli indici previsti dalla legge è negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza.

Nel caso in esame, il confezionamento e l’occultamento della sostanza sono stati ritenuti indici negativi implicitamente assorbenti, sintomatici di organizzazione e professionalità, incompatibili con un’attività di smercio occasionale, come affermato anche da Sez. U n. 35737 del 24.06.2010 e Sez. U n. 51063 del 27.09.2018. Parimenti incensurabili sono le argomentazioni sull’adeguatezza della misura, fondate sulle modalità del fatto e sulla propensione al crimine dell’indagato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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