Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 35043 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, ma può limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata, insindacabile in sede di legittimità qualora immune da vizi logici. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 05.02.2026, confermava l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea applicazione della legge penale in punto di responsabilità, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e omessa applicazione della sospensione condizionale della pena.
La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulla determinazione della pena e sulla concedibilità dei benefici, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati difetti logici e giuridici. La Corte rileva come, in presenza di una doppia decisione conforme, il ricorso miri a introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità, richiamando sul punto Sez. 3 n. 18521 del 2018 e Sez. 6 n. 47204 del 2015.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri. Nel caso concreto la valutazione si fondava non solo sui precedenti penali, ma anche su ulteriori elementi, tra cui la peculiare gravità del fatto.
La Corte ribadisce il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Su questa base richiama Sez. 2 n. 17347 del 2021 e Sez. 3 n. 6877 del 2016, per cui la determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.
Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato, perché prospetta una richiesta in contrasto con il disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., correttamente applicato dai giudici di merito. L’imputato risultava già condannato per ben due volte a pena detentiva per delitto, circostanza che preclude la concessione del beneficio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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