Inammissibile il ricorso cautelare depositato via PEC in mancanza di malfunzionamento certificato (Cass. pen. Sez. VI n. 23044 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cautelare il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con le forme dell’art. 582 cod. proc. pen., e cioè mediante deposito con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. Il deposito a mezzo PEC è ammissibile solo nel periodo di malfunzionamento dei sistemi informatici, il quale deve essere certificato dal DGSIA, attestato sul portale dei servizi telematici e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario; in alternativa, il malfunzionamento può essere accertato e attestato dal dirigente e comunicato con modalità idonee ad assicurarne la conoscibilità. La mera allegazione del difensore, non supportata da alcun riscontro, non integra la condizione di legge. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato la misura della custodia in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, dolendosi della violazione di legge in relazione alla condotta contestata, all’attribuzione del ruolo di staffetta e all’inadeguatezza della misura domiciliare, nonché dell’assenza di autonomia argomentativa dell’ordinanza cautelare.

Il ricorso è stato presentato per via telematica mediante PEC, con invio agli indirizzi del Tribunale di L’Aquila in data 10 aprile 2026 alle ore 18.53, e non tramite il portale PST GIUSTIZIA. Il ricorrente ha giustificato la modalità con l’asserito malfunzionamento del portale. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina del deposito degli atti di impugnazione. Ricorda che l’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. rinvia all’art. 582 cod. proc. pen., il quale richiama le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen., che impone il deposito esclusivamente telematico. La deroga è disciplinata dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che richiede una certificazione del malfunzionamento da parte del DGSIA, l’attestazione sul portale dei servizi telematici e la comunicazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.

Il Collegio passa in rassegna la disciplina transitoria. L’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022 ha posticipato l’applicazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. e l’art. 87-bis, comma 1, dello stesso decreto ha consentito, fino alla pubblicazione del regolamento, il deposito con valore legale mediante PEC presso gli indirizzi indicati in apposito provvedimento del DGSIA. L’art. 3, comma 3-ter, d.m. n. 217/2023, come da ultimo modificato dal d.m. 30 dicembre 2025 n. 206, ha ulteriormente prorogato il deposito non telematico negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), ma solo sino al 31 marzo 2026, e quindi anche degli atti di impugnazione in materia cautelare.

Su questa base la Corte fissa il discrimine temporale. Poiché il ricorso è stato depositato a mezzo PEC in data 10 aprile 2026, deve trovare applicazione la disciplina ordinaria degli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., essendo ormai scaduta la finestra transitoria che consentiva il deposito non telematico, salva l’ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato ovvero accertato e attestato.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, il ricorrente non ha fornito alcun riscontro dell’asserito malfunzionamento del servizio PST GIUSTIZIA. La deroga invocata resta perciò priva del presupposto di legge. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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