Errore nel calcolo degli aumenti per la continuazione annullato con rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 8607 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena a seguito di annullamento con rinvio per la continuazione, è tenuto a garantire la coerenza tra i singoli aumenti di pena indicati in motivazione e la pena complessiva finale; l’eventuale contrasto tra la parte motiva e il dispositivo, non risolvibile in sede di legittimità, determina l’annullamento con rinvio per nuovo esame. L’obbligo di motivazione per gli aumenti dei reati satellite è tanto più stringente quanto più ci si discosti dal minimo edittale o lo si superi; l’aumento esiguo rispetto a una pena base determinata nel minimo edittale esclude l’abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica e quale giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze, rideterminando la pena complessiva.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per l’omessa determinazione dei singoli aumenti per la continuazione e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine agli aumenti ed un errore nel calcolo della pena.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso, trattati congiuntamente, sono stati valutati in modo differenziato. La Corte ha preliminarmente richiamato i principi fissati dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone, secondo cui l’aumento di pena per la continuazione è legittimo se rispetta i limiti dell’art. 81 cod. pen., non integra un surrettizio cumulo materiale e mantiene la proporzione tra pena base e pene dei reati satellite.
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la censura si presentava generica e non confrontata con i criteri legali di determinazione della pena. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio motivazionale, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva fornito una motivazione adeguata sugli aumenti, considerando la pluralità dei delitti, le modalità della condotta, l’intensità del dolo e la personalità del reo.
La censura relativa al calcolo della pena è stata, invece, ritenuta fondata. La Corte ha rilevato una palese contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza impugnata: i singoli aumenti erano stati indicati in un mese di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per ciascuno dei tre reati satellite, ma l’aumento complessivo finale era stato determinato in sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00, ridotto poi per il rito a quattro mesi ed euro 2.000,00, laddove la somma dei singoli aumenti avrebbe imposto un aumento di tre mesi di reclusione ed euro 3.000,00.
Non essendo risolvibile in sede di legittimità l’ambiguità sulla reale volontà del giudice dell’esecuzione, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione degli aumenti, demandando al Tribunale di Spoleto, in diversa composizione personale, la rideterminazione della pena in modo coerente e nei limiti già predeterminati dalla precedente decisione, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento