Ricorso collettivo inammissibile per omessa notifica sui tagli alla perequazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 189 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorso collettivo che non sia stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, alle amministrazioni resistenti è inammissibile per difetto di notifica. L’onere di provare l’avvenuto adempimento notificatorio grava sulle parti ricorrenti, alle quali è imputabile l’omissione. La declaratoria di inammissibilità in rito assorbe ogni altra questione, comprese le eccezioni di illegittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Trattandosi di pronuncia in rito, nulla è disposto per le spese.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ricorso collettivo depositato il 28 febbraio 2024, per ottenere il riconoscimento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo 2023-2024 e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze, oltre al risarcimento del danno.

A fondamento della pretesa prospettano l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per il biennio 2023-2024 ha ridotto la perequazione automatica dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, con coefficienti decrescenti per scaglioni. Deducono la violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., l’effetto di trascinamento delle riduzioni sulle rivalutazioni future, il contrasto con il diritto dell’Unione e con il protocollo n. 1 della CEDU; chiedono in via gradata il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e la questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta in via preliminare e assorbente una questione di rito, senza esaminare il merito delle censure prospettate. Rileva che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non sono stati notificati alle amministrazioni resistenti, le quali non risultano né intimate né costituite.

L’omissione è imputata alle parti ricorrenti, che non hanno fornito alcuna prova del richiamato adempimento notificatorio. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont., che impone la notificazione del ricorso e del decreto alle parti intimate.

La Corte non scende quindi nell’esame delle questioni di costituzionalità e di compatibilità europea, né della richiesta di rinvio pregiudiziale, tutte assorbite dalla pronuncia in rito. La decisione resta sul piano processuale: la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni preclude ogni valutazione sul merito della domanda di rivalutazione.

Il giudizio è dunque dichiarato inammissibile per omessa notifica. Nulla è disposto per le spese, trattandosi di pronuncia in rito, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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