Parere preventivo sull’acquisto di partecipazione in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 210 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti un controllo preventivo sui soli atti con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, mediante costituzione di una società o acquisto di una partecipazione. Il controllo investe i presupposti giuridici ed economici della scelta e si svolge entro sessanta giorni, con esito che non si traduce in un giudizio di legittimità ma in un parere sulla conformità dell’atto ai parametri di legge. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La verifica sulla sostenibilità finanziaria si articola in un profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, e in un profilo soggettivo, riferito alla situazione finanziaria dell’ente procedente e all’osservanza dell’equilibrio di bilancio. Il parere favorevole non esonera l’ente dal monitorare nel tempo l’evolversi della situazione economica della società.
Il Fatto
Il Comune di Marano Vicentino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’acquisizione di una quota pari allo 0,44% del capitale sociale della società in house Pasubio Tecnologia Srl, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, per un importo indicato in euro 7.632,00. L’Ente ha precisato che la trasmissione era finalizzata al rilascio del parere previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. All’atto consiliare sono allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile, la relazione tecnica ex art. 5 Tusp, il parere del Revisore dei conti e la relazione di valutazione patrimoniale della società.
All’esito dell’operazione il Comune assume la qualifica di socio con partecipazione diretta in una società in house a controllo analogo congiunto, a capitale interamente pubblico. La questione sottoposta alla Sezione è se l’atto deliberativo soddisfi i parametri di legge che condizionano l’acquisto della partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo assegnata alla Corte dei conti dalla novella del 2022, richiamando le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La fattispecie rientra tra le ipotesi sottoposte a scrutinio, perché l’operazione segna l’assunzione della qualità di socio.
La Corte verifica anzitutto l’ammissibilità dell’esame. La deliberazione non indicava le tempistiche di perfezionamento dell’operazione; in sede istruttoria è stata effettuata una visura storica presso il registro delle imprese, dalla quale risulta che alla data del 4 novembre 2025 il Comune non era ancora socio della società. È stata così accertata la condizione indefettibile del rilascio del parere.
Quanto al procedimento, l’atto è adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 Tusp, ed è stato sottoposto a consultazione pubblica. In ordine ai vincoli tipologici e finalistici, la forma societaria è ammessa dall’art. 3 Tusp, lo statuto prevede l’organo di controllo e il Comitato per il controllo analogo, e l’attività della società rientra tra le finalità dell’art. 4, comma 2, lett. d), Tusp, di autoproduzione di beni e servizi strumentali.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, il profilo oggettivo è suffragato da relazioni contenenti dati di conto economico e stato patrimoniale e indicatori per gli esercizi 2022-2024; il profilo soggettivo è attestato dai valori positivi del risultato di cassa e di amministrazione del 2024 e dall’avanzo del rendiconto. La spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027. La Corte ribadisce che resta in capo al Comune il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società per salvaguardare l’equilibrio di bilancio.
In ordine alla convenienza economica, la relazione tecnica documenta l’esiguità del personale e l’assenza di competenze informatiche interne, il ricorso alla società per la migrazione al cloud e i costi comparati dei servizi. La Corte ritiene assolto l’obbligo motivazionale. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la deliberazione non è espressamente motivata; la Corte valuta comunque l’operazione, di carattere strettamente locale e strumentale, alla luce dell’in house e dell’autoproduzione a favore degli enti soci. Con le osservazioni in parte motiva, la Sezione non ravvisa elementi ostativi all’acquisto.
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Nota della Redazione
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