Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale risarcimento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 84 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile la definizione con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 cod. giust. contabile, presuppone il risarcimento integrale del danno accertato, comprensivo del danno da disservizio, secondo la determinazione operata dal giudice con il decreto di ammissione. Il volontario adempimento dell’obbligo restitutorio e risarcitorio nel termine assegnato consuma la pretesa e determina l’estinzione del giudizio. Il parere favorevole del Pubblico Ministero non è sufficiente se condizionato al pagamento integrale delle poste di danno. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti dei convenuti.

Il Fatto

La Procura contabile regionale ha citato in giudizio due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, già condannati in sede penale per plurime condotte di natura corruttiva e per rivelazione di segreti d’ufficio, con ricorso in Cassazione non ancora definito. La pretesa riguardava le retribuzioni indebitamente percepite per due mesi del 2015, a fronte di prestazioni ritenute disutili, e il danno da disservizio cagionato all’amministrazione di appartenenza.

Entrambi i convenuti hanno chiesto la definizione con rito abbreviato, offrendo l’integrale rifusione delle retribuzioni e una somma di 8.000,00 euro, in solido, per il danno da disservizio. La questione centrale atteneva al perimetro del pagamento necessario per accedere al rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il passaggio procedurale decisivo. La Procura aveva espresso parere favorevole al rito abbreviato, ma condizionandolo al risarcimento integrale delle retribuzioni indebitamente percepite da effettuarsi prima della camera di consiglio. Per il danno da disservizio, invece, l’organo requirente riteneva non operante la condizione preclusiva di cui all’art. 130, comma 4, cod. giust. contabile.

Con decreto n. 4/2025 la Sezione, verificato l’avvenuto pagamento delle retribuzioni da parte di ciascun convenuto in favore dell’amministrazione danneggiata, ha accolto la richiesta di rito abbreviato e ha determinato in 8.000,00 euro complessivi la somma ulteriormente dovuta per il danno da disservizio, assegnando il termine di trenta giorni per il versamento.

Dalla documentazione in atti risulta che i convenuti hanno effettuato due versamenti per il totale di 8.000,00 euro in esecuzione del decreto. Nel corso della camera di consiglio tutte le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto.

Il Collegio, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, dispone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 cod. giust. contabile e ne dichiara l’estinzione. Le spese di giudizio, liquidate in 148,17 euro, seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dei convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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