Ricorso del condebitore solidale contro il solo altro condebitore è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 29755 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che accerta la responsabilità solidale per risarcimento danni tra più condebitori, qualora uno di essi ricorra in cassazione contestando in radice l’an debeatur ma limiti volontariamente e reiteratamente l’impugnazione al solo contraddittorio con l’altro condebitore, escludendo i danneggiati, il ricorso è inammissibile. I danneggiati, beneficiari della condanna solidale, sono litisconsorti necessari ex art. 331 cod. proc. civ., poiché la controversia sul riparto interno si configura come causa dipendente da quella che lega i condebitori al creditore comune, e il condebitore convenuto è privo di legittimazione a contraddire sull’esistenza del credito. Nei rapporti interni tra condebitori direttamente e colposamente responsabili non è configurabile il regresso totale, riservato solo a chi risponde a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Il Fatto
Due massi si distaccarono da un pendio roccioso e caddero su un fondo ove sorgevano immobili abitativi, danneggiandoli. I proprietari agirono in via risarcitoria nei confronti della proprietaria del fondo, del Comune e della Provincia autonoma. Il Tribunale di Bolzano accertò la responsabilità solidale del Comune, ex art. 2051 cod. civ., e della Provincia, ex art. 2043 cod. civ., con riparto interno al 50% ciascuno. La Corte d’appello confermò integralmente.
La Provincia impugnò la sentenza di secondo grado contestando la stessa configurabilità della propria responsabilità civile. Il ricorso fu però proposto unicamente nei confronti del Comune, indicando i danneggiati come meri destinatari della notifica. Il Comune eccepì l’inammissibilità per mancata proposizione del ricorso verso gli attori originari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima l’eccezione preliminare, ritenendola fondata. Il ricorrente non si era limitato a censurare la ripartizione interna, ma aveva contestato in radice l’esistenza della propria responsabilità. Il Comune, in quanto condebitore solidale, non è creditore dell’obbligazione risarcitoria e non ha legittimazione a contraddire sull’an debeatur. I soli legittimati sarebbero stati i danneggiati.
Poiché la condanna solidale in favore degli attori non fu impugnata, essa è passata in giudicato. Un eventuale accoglimento del ricorso resterebbe quindi inutiliter data: la Provincia rimarrebbe obbligata verso i creditori. La controversia sul riparto interno costituisce causa dipendente, ex art. 331 cod. proc. civ., da quella principale che lega i condebitori al creditore comune.
La Corte delinea il criterio sostanziale. Nei rapporti esterni opera la solidarietà ex art. 2055 cod. civ.; nei rapporti interni il debito si ripartisce secondo la gravità delle colpe, e la graduazione della colpa non può tradursi in esclusione. Il regresso integrale è riservato alle sole ipotesi in cui un condebitore risponda a titolo di garanzia o per fatto altrui, come negli artt. 2049 e 2054 cod. civ. Nel caso concreto la Provincia rispondeva per una propria omissione colposa, non per fatto altrui.
Quanto al merito, i motivi erano comunque infondati. La Corte conferma che l’evento franoso rientra nella protezione civile, non nella disciplina urbanistica. La Provincia era titolare di poteri-doveri di vigilanza e di intervento diretto, e la loro omissione integra la responsabilità omissiva ex art. 2043 cod. civ., essendo la zona già inserita nel piano di pericolo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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