Indennità Covid, operaio agricolo non è stagionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29758 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli operai agricoli a tempo determinato spettano gli indennizzi specificamente previsti per il settore agricolo dagli artt. 30 d.l. n. 18/20, 84, co. 7, d.l. n. 34/20 e 69, co. 1, d.l. n. 73/21, e non anche quelli destinati ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Il legislatore ha costruito due sistemi di provvidenze distinti, con presupposti di fatto diversi, sì che la specifica disciplina dettata per i lavoratori agricoli ne impedisce la sussunzione nella fattispecie riguardante gli stagionali. Essendo le norme emergenziali di stretta interpretazione, il silenzio sulla cumulabilità non equivale ad ammissione del cumulo. A fortiori il cumulo è escluso quando le indennità si riferiscano alla medesima attività lavorativa.

Il Fatto

Un’operaia agricola a tempo determinato otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Inps per il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 9, co. 2, lett. a), d.l. n. 104/20 (cd. Decreto Agosto) e dagli artt. 15, co. 1, e 15-bis d.l. n. 137/20 (cd. Decreto Ristori), provvidenze destinate ai lavoratori stagionali non addetti al turismo né agli stabilimenti termali.

Il Tribunale revocava il decreto e la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia, escludendo che l’indennità potesse essere estesa agli operai agricoli, i quali già fruivano di indennità specifiche per il settore, né che gli stessi potessero qualificarsi lavoratori stagionali. La lavoratrice ricorreva per tre motivi, sostenendo la natura stagionale dell’attività e la cumulabilità delle distinte indennità. L’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro intima connessione, e li ritiene infondati. Il percorso muove dalla ricostruzione della legislazione emergenziale del biennio 2020-2021, distinguendo gli interventi specificamente dettati a sostegno degli operai agricoli a tempo determinato da quelli rivolti, più in generale, a tutti i lavoratori stagionali non addetti al turismo e agli stabilimenti termali.

Quanto ai primi, il d.l. n. 18/20 aveva riconosciuto un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 avessero effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo; l’art. 84, co. 7, d.l. n. 34/20 aveva erogato l’indennità di 500 euro per aprile sulla base degli stessi presupposti; l’art. 69, co. 1, d.l. n. 73/21 aveva previsto un’indennità una tantum di 800 euro per chi nel 2020 avesse svolto almeno 50 giornate. Quanto ai secondi, gli artt. 84, co. 8, lett. a), d.l. n. 34/20 e le successive proroghe avevano introdotto indennità per i lavoratori stagionali che avessero cessato involontariamente il rapporto nel periodo considerato e prestato almeno 30 giornate.

La questione giuridica è se l’operaio agricolo a tempo determinato possa al contempo qualificarsi lavoratore stagionale non addetto al turismo e agli stabilimenti termali. Il collegio risponde in senso negativo: il legislatore, avendo contemplato espressamente i lavoratori agricoli quali destinatari di specifiche indennità, li ha considerati categoria distinta dal genus degli stagionali. Le due discipline differiscono non solo per l’importo, ma per i presupposti di fatto richiesti: 50 giornate per gli agricoli, cessazione del rapporto per Covid-19 e 30 giornate per gli altri stagionali.

Il sistema a doppio binario emerge dalla giustapposizione, in due testi normativi, dei due tipi di incentivi: prima quello per gli operai agricoli, poi quello per tutti gli stagionali. Ciò rende irrilevante stabilire se gli operai agricoli siano qualificabili come stagionali, poiché essi non potrebbero esserlo ai fini delle provvidenze in favore degli stagionali, vista la volontà legislativa di tenere separati i due sistemi.

Il silenzio di alcune norme sul divieto di cumulo non ammette la cumulabilità: le norme emergenziali sono eccezionali e di stretta interpretazione, secondo il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Inoltre, le norme che vietano il cumulo riguardano lavoratori che abbiano svolto diverse attività, ciascuna riconducibile a una diversa provvidenza. A fortiori è escluso il cumulo quando si tratti della stessa attività lavorativa, dovendosi operare la sussunzione di quell’unica attività entro l’una o l’altra fattispecie. Il secondo motivo resta assorbito, trattandosi di profilo fattuale, essendo la causa decisa in punto di diritto. La Corte compensa le spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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