Inammissibile il ricorso del contribuente che mira alla definitività della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 608 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392 cod. proc. civ., la riassunzione davanti al giudice di rinvio può essere compiuta disgiuntamente da ciascuna delle parti, configurandosi come attività di impulso processuale e non come atto di impugnazione. Ove nessuna delle parti vi provveda, il processo si estingue e, trattandosi di giudizio tributario, diviene definitivo l’atto impositivo che ne costituiva l’oggetto. Ne consegue che il contribuente è privo di interesse a censurare la sentenza di rinvio che ha respinto il suo appello, poiché l’eventuale accoglimento si risolverebbe nell’affermazione della definitività dell’atto impositivo, con esito a lui sfavorevole. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Due contribuenti, soci di una società di persone cancellata, ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi poi riuniti, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto il loro appello. La pronuncia di secondo grado era intervenuta a seguito di una precedente cassazione con rinvio, che aveva annullato una decisione di appello favorevole ai contribuenti.
I ricorrenti sostengono di non aver mai avuto notizia del giudizio di rinvio, per non aver ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, che assumono inesistente. Chiedono pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, con caducazione della cartella di pagamento emessa nei confronti della società e delle cartelle notificate ai soci ai fini Irpef.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il secondo ricorso, di contenuto identico al primo ma notificato successivamente, deve essere qualificato ricorso incidentale. Ciò in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, richiamando Cass. n. 27680/2021, secondo cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, con ammissibilità condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.
Nel merito, i tre motivi di ricorso — omessa notifica del ricorso in riassunzione, tardività della riassunzione e inosservanza delle norme sul contraddittorio nel giudizio di rinvio — si fondano su un dato pacifico: non vi è mai stato alcun ricorso in riassunzione, né la sua notifica ai soci della società estinta, raggiunti da una successiva cartella esattoriale emessa a seguito della conferma, in sede di rinvio, della pretesa tributaria verso la società.
Da tale circostanza i ricorrenti vorrebbero far derivare la nullità della sentenza impugnata e la cristallizzazione degli effetti dell’annullamento della prima pronuncia di appello, a loro favorevole. La Corte ritiene però che l’assunto contrasti con il principio, espresso da Cass. n. 16689/2013, secondo cui, ove nessuna delle parti si attivi per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, nel giudizio tributario, la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto.
La mancata riassunzione comporta dunque non solo l’estinzione del giudizio, ma anche la definitività dell’atto impugnato. A seguito dell’estinzione, che opera anche d’ufficio — come chiarito da Cass. n. 23922/2016, Cass. n. 32276/2018 e Cass. n. 16002/2023 — la sentenza della CTR che ha respinto nel merito l’appello del contribuente deve considerarsi tamquam non esset. Pertanto nessun interesse i ricorrenti avrebbero all’accoglimento del ricorso, che, risultando fondato nel primo motivo, assorbente dei successivi, si risolverebbe nell’affermazione della definitività della cartella emessa nei confronti della società. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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