Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 606 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. La censura deve prospettare una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, poiché altrimenti la Corte non è posta in grado di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunciata. L’indicazione delle norme violate non è requisito autonomo e imprescindibile del ricorso, essendo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificarne i limiti; essa, tuttavia, non supplisce alla mancata censura della ratio decidendi. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l’insussistenza del diritto dell’INPS di riscuotere dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le somme recate da un avviso di addebito, sul presupposto che fosse applicabile il più lieve regime sanzionatorio dell’omissione contributiva in luogo di quello dell’evasione.
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), legge n. 388/2000. L’Autorità ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, fondato su un motivo, al quale l’INPS ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto applicabile il più lieve regime dell’omissione, ancorché i dati relativi al rapporto di lavoro intercorso tra l’Autorità e un componente del suo Collegio fossero stati comunicati oltre i termini mediante l’invio dei modelli UniEmens.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche con la specifica censura delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. Diversamente, non è consentito alla Corte svolgere il proprio compito di verifica del fondamento della violazione (Cass. nn. 16038 del 2013, 287 del 2016, 18557 e 30305 del 2019; Cass. S.U. 23745 del 2020).
La Corte ha poi escluso che potesse condurre a diverse conclusioni il principio per cui l’indicazione delle norme violate non costituisce requisito autonomo e imprescindibile del ricorso, essendo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificarne i limiti (Cass. nn. 25044 del 2013 e 21819 del 2017). Nel caso di specie, infatti, non difettava la mera indicazione delle norme, ma mancava una compiuta censura della ratio decidendi: i giudici di merito avevano ritenuto che l’adempimento di cui all’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181/2000 consentisse di vincere la presunzione di una specifica volontà dell’Autorità di sottrarsi al versamento dei contributi.
Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile. Da tale declaratoria è derivata, ex art. 334 cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale: trattandosi di processo iniziato dopo la novella dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. introdotta dall’art. 46, comma 17, legge n. 69/2009, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ossia entro il termine ex nominatione dierum (Cass. n. 22518 del 2023). Il procedimento notificatorio risulta invece perfezionato in data successiva alla scadenza.
La Corte ha chiarito che non rileva la tempestività “interna” del ricorso incidentale, proposto nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale ex art. 371, comma 2, cod. proc. civ., costituendone anzi tale rispetto il presupposto dell’operatività della sanzione di inefficacia per l’inosservanza del termine “esterno” (Cass. n. 3419 del 2004; Cass. n. 17707 del 2021). Le spese sono state compensate per la sostanziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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