Accertamento con adesione non impugnabile nel giudizio di rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 10822 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento con adesione è atto non impugnabile e non può essere posto in discussione nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso. Le censure relative alla carenza di potere dirigenziale degli atti prodromici all’adesione e alla loro regolare sottoscrizione devono essere proposte nella sede propria dell’impugnazione dell’avviso di accertamento e dell’atto di adesione, non nel giudizio sul diniego di rimborso, dove sono inammissibili. La questione introdotta per la prima volta con la memoria di primo grado è tardiva e preclusa. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. senza indicare le disposizioni violate e le prove valutate contra legem è privo di specificità e inammissibile.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRES e IVA per l’anno d’imposta 2006. I versamenti erano seguiti alla sottoscrizione di un accertamento con adesione concernente costi non deducibili e IVA non detraibile, in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo corretta la decisione di primo grado, esclusa ogni contraddittorietà della motivazione e sussistente il potere dirigenziale del sottoscrittore del diniego. La società impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte, al di là di profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ha ritenuto il motivo infondato: la motivazione della CTR non è contraddittoria né apparente e risponde puntualmente alla contestazione, poiché l’accertamento con adesione è atto non impugnabile e non può essere rimesso in discussione, con la conseguenza che il diniego, sottoscritto da soggetto legittimato, è stato legittimamente emesso.

Con il secondo motivo si contestava la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1176, 2043 e 2236 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento per cui è inammissibile il motivo di violazione di legge fondato sull’erronea applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per difetto del prudente apprezzamento della prova (Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 16016 del 09/06/2021). La ricorrente non chiariva quali disposizioni fossero violate né quali prove fossero state valutate contra legem, sicché il motivo risultava privo di specificità.

Con il terzo motivo si denunciava la violazione dei principi fissati da Corte cost. n. 37 del 2015, per non aver rilevato l’inesistenza giuridica degli atti prodromici all’istanza di rimborso, e la violazione del principio di equa imposizione per l’illegittimo arricchimento dell’Amministrazione finanziaria. La Corte ha disatteso la censura: la questione del difetto di regolare sottoscrizione dell’avviso di accertamento e dell’accertamento con adesione era stata proposta, per ammissione della stessa ricorrente, solo con la memoria depositata in primo grado, ed era pertanto tardiva e preclusa. In ogni caso, la censura avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento e dell’atto di adesione, non in sede di impugnazione del diniego di rimborso, dove è inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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