Ricorso improcedibile senza deposito della sentenza con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 10237 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la parte ricorrente, che assume la decorrenza del termine breve dalla notificazione della sentenza impugnata, non depositi la copia di tale sentenza munita della relata di notifica, non essendo sufficiente la copia autentica del provvedimento presente nel fascicolo telematico. La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, sicché nessuna incompatibilità sussiste tra il presidente di sezione o il consigliere delegato che l’ha formulata e la sua partecipazione al collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non costituisce fase autonoma del giudizio di legittimità, con contenuti e finalità di riesame o controllo della proposta.
Il Fatto
Il contenzioso ha ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva di un fabbricato e la condanna al rilascio dello stesso. L’attore aveva agito in primo grado deducendo, in via principale, la proprietà del cespite e, in via subordinata, l’esistenza di un contratto di comodato e la conseguente restituzione del bene.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato il rilascio. La Corte di Appello di Messina ha rigettato il gravame principale, dichiarando assorbito quello incidentale. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente con ricorso incidentale condizionato. Ricevuta la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto una questione preliminare, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può comporre il collegio che decide, ed eventualmente assumerne la funzione di relatore. La proposta non ha funzione decisoria e la camera di consiglio non rappresenta una fase autonoma di riesame della proposta stessa.
Sul primo motivo, relativo alla qualificazione della domanda come azione di rivendicazione e al connesso onere probatorio, la Corte rileva che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto l’attore aveva chiesto non solo l’accertamento del diritto di proprietà, ma anche la condanna al rilascio: di qui la corretta qualificazione in termini di rivendicazione.
La Corte sottolinea inoltre che il giudice di merito ha ritenuto l’onere probatorio attenuato, poiché la convenuta non aveva contestato l’appartenenza dell’immobile alla dante causa dell’attore. La domanda subordinata di restituzione per cessazione del rapporto di comodato è stata considerata ragione autonoma, idonea di per sé a giustificare il rilascio: la sua mancata specifica impugnazione è ulteriore causa di inammissibilità.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, non contenendo la trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, con conseguente impossibilità di controllo sulla decisività del fatto. La doglianza sulla prova del vizio del consenso si risolve in censura di merito. Il ricorso è dunque improcedibile, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Il collegio condivide integralmente il contenuto della proposta. Ne deriva la condanna della ricorrente alle spese di lite e, per essere il ricorso deciso in conformità alla proposta, l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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