Accertamento sintetico: prova contraria con estratti conto e disponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 17607 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato su indici di maggiore capacità contributiva, la prova contraria richiesta dall’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non impone al contribuente di dimostrare che le ulteriori entrate di natura non reddituale o già tassate siano state effettivamente utilizzate per coprire le spese contestate. È sufficiente una prova documentale, anche mediante esibizione degli estratti conto bancari, idonea ad ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale l’entità e la durata del possesso di tali redditi. Compete al giudice di merito verificare se sul conto corrente sussistano somme non reddituali e se la loro consistenza e permanenza siano idonee a giustificare le spese accertate.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contribuente destinatario di due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per gli anni di imposta 2007 e 2008, aveva determinato a fini Irpef un maggior reddito in via sintetica, sulla base di indici di maggiore capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio.
Il contribuente ricorre in cassazione. Nelle more del giudizio documenta di aver presentato, per entrambi gli avvisi, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, senza però versare la quietanza attestante il pagamento nemmeno della prima rata. La Corte è quindi chiamata a decidere il merito del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’effetto della definizione agevolata. Richiamando l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, rileva che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il termine normativamente fissato. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, secondo il principio già espresso da Cass. n. 24083 del 2018. Nel caso concreto il pagamento manca, sicché il ricorso va deciso nel merito.
Nel merito il contribuente deduce, con l’unico motivo, la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la sentenza regionale per aver preteso la dimostrazione che la disponibilità sul conto corrente fosse stata effettivamente utilizzata per coprire le spese contestate.
La Corte ricostruisce la struttura dell’accertamento sintetico: il maggior reddito si desume da una spesa sostenuta, secondo un procedimento logico a ritroso fondato sulla presunzione che il costo sia sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo di imposta o di quelli immediatamente precedenti. La presunzione di maggiore capacità contributiva deriva dunque dall’esborso e non dalla titolarità del bene, come conferma l’art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992 (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022).
Sul riparto dell’onere probatorio la Corte delinea il percorso evolutivo della giurisprudenza. All’orientamento iniziale, che esigeva la dimostrazione dell’utilizzo delle risorse non reddituali proprio per gli incrementi contestati (Cass. n. 25104 del 2014; Cass. n. 6813 del 2009), si era contrapposto l’indirizzo che riteneva sufficiente la sola disponibilità (Cass. n. 6396 del 2014). La giurisprudenza si è poi stabilizzata su una posizione mediana: non è necessario provare l’impiego delle ulteriori entrate per le spese contestate, ma occorre una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. È quanto esprime il riferimento normativo alla prova, risultante da idonea documentazione, dell’entità dei redditi ulteriori e della durata del relativo possesso, con funzione di ancorare a fatti oggettivi quantitativi e temporali la riferibilità della maggiore capacità contributiva (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022; Cass. n. 2047 del 2019; Cass. n. 18097 del 2018; Cass. n. 1510 del 2017). La prova può essere fornita con gli estratti conto, purché idonei a dimostrare la durata e non il semplice transito delle somme (Cass. n. 14885 del 2015).
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi: a fronte della produzione degli estratti conto, dai quali emergeva un cospicuo saldo, la Commissione regionale ne ha escluso la valenza probatoria pretendendo la dimostrazione dell’utilizzo effettivo delle somme per le spese contestate. Il giudice di merito avrebbe invece dovuto verificare la presenza di somme di natura non reddituale o già tassate e l’idoneità della loro entità e durata del possesso a giustificare le spese. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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