Ricorso improcedibile senza attestazione di cancelleria sulla copia della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 10388 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico attribuisce al provvedimento, per il tramite del cancelliere, il numero identificativo e la data. Ne consegue che, in caso di produzione di una copia attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico ma priva dell’attestazione di cancelleria sulla avvenuta pubblicazione, sulla relativa data e sul numero attribuito dal sistema, il ricorso è improcedibile. La copia incerta nella data e priva del numero di pubblicazione non consente alla Corte di verificare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, né la tempestività dell’impugnazione.
Il Fatto
Il controricorrente aveva convenuto davanti al Giudice di Pace la conducente di un veicolo e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale. La ricorrente, costituitasi, aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo.
Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria dell’attore e rigettato quella della convenuta, che aveva proposto appello. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, aveva rigettato il gravame, condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi; il controricorrente ha resistito con controricorso, mentre le compagnie assicurative sono rimaste intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare un profilo di procedibilità, rilevando che la sentenza impugnata era stata prodotta con attestazione di conformità all’originale digitale estratto dal fascicolo telematico, ma non recava alcuna data di pubblicazione, nessun numero identificativo e nemmeno la data di deliberazione.
Richiamando un orientamento di recente affermazione, cui il Collegio ha inteso dare continuità, si è affermato che la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona soltanto quando il sistema informatico attribuisce, per il tramite del cancelliere, il numero identificativo e la data, poiché è da quel momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.
La Corte ha precisato che la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179/2010, che riconosce equivalenza all’originale delle copie informatiche dei provvedimenti, attribuisce al difensore un potere di certificazione delle copie estratte dal fascicolo informatico, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di cancelleria in tema di pubblicazione della sentenza.
Ne discende che la Corte non può rimettersi a quanto dichiarato dalle parti o attestato dai loro difensori, dovendo verificare l’esistenza giuridica e gli estremi identificativi del provvedimento impugnato esaminando una copia autentica. Una copia incerta nella data impedisce di controllare la tempestività dell’impugnazione e, in caso di accoglimento, di formulare un dispositivo che individui con esattezza il provvedimento cassato.
La copia prodotta non recava nemmeno la data di deliberazione, rendendo impossibile stabilire se il diritto di impugnazione fosse stato esercitato nel termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso in via preliminare, rilevando il problema della tempestività dell’impugnazione. Ha poi aggiunto, in ogni caso, che tutti gli otto motivi erano inammissibili per genericità e assertività, mirando a sollecitare un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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