Il precetto su sentenza non deve indicare la formula esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 7111 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la notificazione non deve indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di tale adempimento. L’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. è norma speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, qualificato il vizio come formale ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., adotta decisione inappellabile, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Il controricorrente che lamenti la mancata pronuncia sui motivi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. deve proporre appello, non ricorso incidentale condizionato.
Il Fatto
Un atto di precetto veniva notificato sulla base di una sentenza del Tribunale di Salerno resa all’esito di una causa di divisione ereditaria, munita di formula esecutiva e notificata unitamente alla sentenza d’appello che aveva dichiarato estinto il giudizio di impugnazione, confermando la decisione di primo grado. L’intimato proponeva opposizione, contestando il diritto a procedere all’esecuzione forzata e la mancata indicazione, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione e dichiarava l’illegittimità dell’atto di precetto, ravvisando la violazione dell’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. Gli eredi degli originari intimanti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 654 cod. proc. civ. L’intimato resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ritenendole infondate. Quanto alla pretesa sovrapposizione di motivi eterogenei ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’esposizione consente di individuare univocamente la doglianza, riconducibile al n. 3. Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui la sentenza andava impugnata con l’appello per la presenza di motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non esaminati: secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel medesimo processo il regime di impugnazione di ciascuna domanda resta autonomo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024).
La natura formale del vizio denunciato configura un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che si conclude con decisione inappellabile ma ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. La pronuncia richiamata dal controricorrente (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020) è estranea alla fattispecie, riguardando l’ipotesi in cui la parte aveva impiegato l’impugnazione di legittimità per dolersi della mancata pronuncia sui motivi ex art. 615 cod. proc. civ.
Nel merito, la censura è manifestamente fondata. La Corte richiama il proprio precedente secondo cui il precetto fondato su titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva né la relativa data, non trovando applicazione, nemmeno analogica, l’art. 654, comma 2, cod. proc. civ., norma speciale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022). È dunque errato il richiamo del giudice di merito e il vizio del precetto risulta insussistente.
In accoglimento del motivo, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., l’opposizione ex art. 617 è respinta. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile: difettano i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ., non sono formulati specifici motivi di critica e i motivi ex art. 615 andavano fatti valere con l’appello. Le spese sono poste a carico del controricorrente, con obbligo di contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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