Procura in cassazione su foglio separato e vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 13190 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica della procura: la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto è equiparata alla procura redatta a margine o in calce. Nei casi dubbi, in ossequio al principio di conservazione, la procura va interpretata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando la motivazione sia assolutamente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La nullità per mancata esplicitazione dei gravi motivi di sostituzione del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ., ha natura relativa e deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva.
Il Fatto
Due attori convennero in giudizio i proprietari di un fabbricato, chiedendone la condanna alla demolizione per violazione della distanza legale dal confine e all’eliminazione di una servitù di scolo asseritamente illegittima. I convenuti si costituirono e proposero domanda riconvenzionale per il ripristino di un’apertura occlusa.
Il Tribunale accolse entrambe le domande principali, omettendo di esaminare la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale, confermò nel resto la decisione di primo grado e accolse la domanda riconvenzionale. I soccombenti proposero ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; i controricorrenti resistettero, eccependo preliminarmente la nullità della procura per genericità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità della procura, giudicata infondata. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022, il Collegio osserva che la procura rilasciata su foglio separato, spillato al ricorso, integra il requisito della specialità per la sola collocazione topografica, purché non emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 196 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per due autonome ragioni. Da un lato, il vizio di motivazione non è più deducibile in cassazione salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente. La Corte richiama Sez. 6 n. 13977 del 2019, Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e Sezioni Unite n. 2767 del 2023, precisando che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato al “minimo costituzionale”.
Nel caso concreto, la sentenza d’appello ha analiticamente esaminato i motivi di impugnazione, svolgendo un autonomo percorso argomentativo: è ammessa la motivazione per relationem, purché il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 20833 del 2019.
Sotto altro profilo, la dedotta nullità per mancata esplicitazione dei gravi motivi di sostituzione del consulente è inammissibile per aspecificità. La nullità ex art. 196 cod. proc. civ. ha natura relativa e va eccepita nella prima istanza o difesa successiva, non potendo essere denunciata secundum eventum litis. Richiamate Sez. 2 n. 21149 del 2013 e Cass. n. 2920 del 2017.
Il secondo e il terzo motivo, relativi all’omesso esame della servitù e della qualificazione dei lavori, sono del pari inammissibili: in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. 2 n. 5528 del 2014). Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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