Revoca fallimento e poteri officiosi giudice su requisiti non fallibilità (Cass. civ. Sez. I n. 10640 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con la conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.; le parti sono quindi abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale. Il giudice del merito è tenuto a esaminare, con l’esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, comma 10, l.fall., tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, compresi quelli relativi a fatti anteriori non allegati in primo grado. I fatti che escludono la fallibilità ai sensi dell’art. 1, comma 2, l.fall. non costituiscono oggetto di un’eccezione in senso stretto: quando sono legittimamente acquisiti e dimostrati in giudizio, anche per iniziativa ufficiosa consentita dall’art. 15, comma 4, in fine, l.fall., il tribunale deve trarne d’ufficio tutte le conseguenze, rigettando la domanda o revocando il fallimento già dichiarato.
Il Fatto
La corte d’appello ha accolto il reclamo proposto dalla società in liquidazione e ha revocato il fallimento che il tribunale aveva dichiarato su ricorso di un creditore. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che le informazioni acquisite dalla guardia di finanza e i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti all’istanza dimostrassero il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, l.fall., e che il tribunale avesse dichiarato il fallimento sul solo presupposto della mancata costituzione della debitrice.
Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La società ha resistito con controricorso; il creditore istante è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sull’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della reclamante e sulla pretesa incompletezza delle informative acquisite d’ufficio. Entrambi sono dichiarati inammissibili.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il reclamo fallimentare è connotato da un effetto devolutivo pieno, che consente alle parti di dedurre per la prima volta in quella sede anche questioni non affrontate in primo grado. Il giudice del reclamo deve pertanto esaminare tutti i temi di indagine, compresi i fatti anteriori non allegati nel procedimento di primo grado, come nel caso in cui il debitore, correttamente evocato, non si sia difeso né presentato.
La selettività delle soluzioni concorsuali di cui all’art. 1, comma 1, l.fall. impedisce, quale limite di sistema, di far discendere dal principio della domanda di parte una regola decisoria che, valorizzando la mera non contestazione, faccia entrare in una delle procedure soggetti che vi sono programmaticamente estranei. La Corte richiama sul punto Cass. n. 7959 del 2017, Cass. n. 12964 del 2016, Cass. n. 1169 del 2017, Cass. n. 11216 del 2021 e Cass. n. 35423 del 2023.
I fatti che escludono la fallibilità, pur assoggettati all’onere della prova da parte del debitore, non costituiscono oggetto di un’eccezione in senso stretto in mancanza di espressa previsione normativa contraria. Quando sono legittimamente acquisiti e dimostrati in giudizio, anche per iniziativa ufficiosa consentita dall’art. 15, comma 4, in fine, l.fall., il tribunale può e deve trarne d’ufficio tutte le conseguenze, nel silenzio della parte interessata. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto che la prova della mancanza dei presupposti soggettivi era stata acquisita aliunde dal tribunale.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente che si dolga dell’omessa o erronea valutazione di documenti deve indicare in quale fase e fascicolo essi si trovino e riprodurne il contenuto, senza costringere il giudice di legittimità all’esame dei fascicoli. Richiama Cass. SU n. 8950 del 2022, Cass. SU n. 34469 del 2019, Cass. n. 18695 del 2021 e Cass. n. 12259 del 2022. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per mancanza di riferibilità alla decisione impugnata, che non si è occupata dello stato di insolenza.
Nota della Redazione
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