Inammissibile il ricorso sui criteri dell’irrilevanza penale e sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 13258 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile quando solleciti una rivalutazione nel merito degli indici di particolare tenuità dell’offesa e di non abitualità del comportamento, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito. La determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiedendosi una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pesaro del 18 maggio 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e all’art. 116, commi 1, 15 e 17, cod. strada.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. per eccessiva entità della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi dedotti non sono prospettabili in sede di legittimità. Con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva che la norma invocata richiede, quali condizioni applicative congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il giudice di merito deve accertare se, sulla base dei due indici-requisito delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in tal caso il fatto può essere considerato di particolare tenuità e se ne può escludere la punibilità, come affermato da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015.
Nel caso concreto, la Corte rileva che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata sono stati correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva che la decisione impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa. Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri seguiti è richiesta solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. Risulta invece insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie, secondo l’orientamento di Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 e Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamata Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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