Concordato in appello: ricorso per cassazione ammissibile solo per vizi della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 13261 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi nella sua illegalità, per essere la sanzione non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il concordato in appello ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate di quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen. Resta fermo il dovere della Corte di procedere d’ufficio all’annullamento per illegalità della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’11 settembre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone del 24 novembre 2023, ha rideterminato — sull’accordo delle parti — la pena inflitta all’imputato in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per un reato in materia di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un’unica doglianza mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di pervenire alla sua assoluzione. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorso investe una sentenza pronunciata con il rito del concordato in appello, di cui va verificata l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Il thema decidendum è quello dei limiti di impugnabilità della sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il Collegio richiama il principio già affermato secondo cui il ricorso in cassazione avverso tale sentenza è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, per non rientrare nei limiti edittali ovvero per essere diversa da quella prevista dalla legge. A sostegno richiama Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020 e Sez. II n. 22002 del 10/04/2019.
La Corte sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, da cui deriva la possibilità di ricorrere per cassazione anche sulla qualificazione giuridica. Ne segue che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente la illegalità della pena.
Quest’ultima costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, purché non tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata, come ribadito da Sez. VI n. 41254 del 04/07/2019. La declaratoria di inammissibilità va pertanto pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità seguono per legge la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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