Inammissibile il ricorso che contesta l’accertamento di fatto sulla continuità del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13596 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione di una sentenza che ha negato il diritto alla provvidenza di fine rapporto per la ritenuta continuità del rapporto di lavoro, la censura che contesti la valutazione del materiale probatorio e l’accertamento di fatto sull’unitarietà del rapporto investe un apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Il controllo di legittimità non consiste nel condividere o sostituire la ricostruzione dei fatti, né nel procedere a una rilettura delle prove, ma solo nel verificare che il giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della decisione e si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile. La qualificazione come TFS o come TFR delle competenze di fine rapporto resta assorbita dall’accertamento, in fatto, della prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità.
Il Fatto
Un lavoratore, già direttore di un consorzio di servizi, era transitato nei ruoli della Regione Campania. Il consorzio, qualificatosi ente di natura imprenditoriale, aveva chiuso la posizione assicurativa presso la gestione previdenziale di riferimento e chiesto la restituzione dei contributi versati.
Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto e la ricostruzione della posizione previdenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata ritenendo intervenuta la prosecuzione del rapporto presso la Regione Campania, senza interruzione, e quindi non ancora maturato il diritto al pagamento. Il lavoratore ricorre per cassazione; il consorzio resiste con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che, essendo il consorzio ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica, alla cessazione del rapporto sarebbe maturato il diritto al TFR, e non al TFS.
La Corte richiama la Cass. n. 23884 del 2022, invocata dal ricorrente, e ne rileva la diversità di fattispecie, trattandosi di impugnazione di licenziamento per soppressione del posto ricoperto presso il consorzio.
Nel merito, la Corte osserva che il giudice d’appello aveva escluso il diritto alla provvidenza in ragione della persistenza del rapporto, iniziato con il consorzio e proseguito con la Regione Campania, qualificando il passaggio come mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con prosecuzione senza interruzioni. L’accertamento si fondava sul contratto stipulato con la Regione, sulla missiva del consorzio indirizzata all’ente previdenziale e alla Giunta regionale, e sulle stesse difese del ricorrente, che nelle conclusioni aveva indicato la Regione come datore di lavoro.
Da qui la conclusione: la censura si sostanzia nella contestazione della valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto sull’unitarietà del rapporto. Compito della Corte non è condividere la ricostruzione dei fatti né rileggere le prove, ma solo controllare che il giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della decisione e si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile, come avvenuto nel caso di specie, secondo il principio già affermato da Cass. n. 11176 del 2017; la valutazione delle prove, anche presuntive, resta riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in cassazione (Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021).
Il ricorso principale è pertanto inammissibile. Segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del consorzio, articolato sul vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del consorzio; nulla in favore dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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