Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 30746 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La mancanza di specificità non va apprezzata solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ne deriva, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso per cassazione che si limiti a dolersi della declaratoria di inammissibilità, elencando le richieste svolte in appello, è esso stesso generico e inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19.09.2024, aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dalla difesa dell’imputato. Quest’ultimo era stato condannato in primo grado per un reato in materia di incontri di calcio; nell’atto di gravame la difesa aveva lamentato in poco meno di una pagina la mancanza dell’elemento soggettivo e la particolare tenuità del fatto.
Avverso la decisione della Corte territoriale il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 581, lett. c) e d), e 591, cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione. Il ricorrente si doleva della declaratoria di inammissibilità, ritenendo che i motivi nuovi fossero circostanziati e che la valutazione degli stessi in termini di rilevanza e fondatezza avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione, anche in relazione all’art. 131-bis cod. pen., alla sanzione sostitutiva ex art. 53, legge n. 689 del 1981 e al beneficio della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato le argomentazioni della sentenza impugnata, immuni dai vizi denunciati, che avevano chiarito le ragioni dell’inammissibilità dell’appello.
In particolare, la difesa nell’atto di gravame si era limitata a contestare l’elemento soggettivo e la tenuità del fatto senza confrontarsi con la sentenza di primo grado, né aveva indicato uno solo dei presunti argomenti difensivi pretermessi. I motivi nuovi erano stati reputati inammissibili perché introducevano una contestazione del fatto non contenuta nel gravame principale.
La Corte ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01: l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l’onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente, nel ricorso, si è limitato a dolersi della declaratoria di inammissibilità, semplicemente elencando le richieste svolte in appello: ne risulta una palese genericità dell’impugnazione. La Corte ha richiamato anche Sez. IV n. 256 del 18.09.1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01, secondo cui la mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione. Da ciò consegue il vizio di aspecificità che, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conduce all’inammissibilità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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