Reati dichiarativi, competenza nel luogo del domicilio fiscale del contribuente (Cass. pen. Sez. III n. 5694 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i delitti dichiarativi del capo I del titolo II del d.lgs. n. 74 del 2000, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Si tratta di un criterio formale che non ammette deroghe in favore della sede operativa dell’impresa. La competenza territoriale resta pertanto radicata in capo al giudice del domicilio fiscale, anche quando la sede operativa sia situata altrove. La censura che investe la valutazione della prova, prospettando presunzioni in luogo di prove certe, costituisce questione di fatto estranea alla cognizione del giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, revoca la confisca diretta del profitto e conferma la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputato, quale legale rappresentante di una società, aveva indicato in dichiarazione otto fatture per operazioni inesistenti emesse da un’altra società, per un imponibile di euro 347.696,00 e un’IVA di euro 76.493,12.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge in materia di competenza territoriale, il difetto di prova del reato e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della società emittente come cartiera.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale, già respinta dalla Corte di appello. Il ricorrente sosteneva che, essendo la sede operativa della società in altra provincia rispetto al domicilio fiscale, la competenza spettasse al giudice di quella sede.
La Corte osserva che l’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che per i delitti del capo I del titolo II, tra cui quello dell’art. 2, il reato si considera consumato nel luogo del domicilio fiscale del contribuente. Il criterio è quindi correttamente applicato in favore del Tribunale di Monza.
La tesi difensiva — secondo cui la competenza si radicherebbe nel luogo del domicilio fiscale solo se coincidente con la sede operativa — è priva di riscontro normativo. Per i reati dichiarativi non vi è spazio per derogare al criterio formale del domicilio fiscale, come già affermato da Sez. 3, n. 17702 del 30/01/2019, Gambarini, Rv. 275700-01.
Il secondo motivo investe la valutazione della prova, con dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e lamentata fondatezza della condanna su presunzioni. La censura non coglie il punto focale della decisione: l’istruttoria dibattimentale ha accertato che la società non aveva mai utilizzato i dipendenti indicati nelle otto fatture. La doglianza è quindi fattuale e generica e, come tale, estranea alla cognizione del giudice di legittimità.
Il terzo motivo prospetta una contraddizione tra la fittizietà della cartiera e l’effettività della prestazione lavorativa. Esso muove però da un’errata lettura delle sentenze di merito, che hanno accertato e la natura di cartiera della società emittente e il mancato utilizzo dei dipendenti indicati in dichiarazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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